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25 giugno 2011

APPELLO ALLA GIUSTIZIA

Quasi due anni fa le nostre associazioni presentavano un ricorso al TAR di Bologna contro la costruzione di uno zoo a Ravenna per opera delle società Parco della Standiana (Mirabilandia) e Alfa 3000 (i circensi De Rocchi). Il ricorso è stato redatto dall’Avv. Stefutti di Roma. Non erano pochi i presunti illeciti amministrativi che costruivano il ricorso.
- Aggiudicazione dell’asta pubblica per il progetto “Mare d’inverno” della società Parco della Standiana, invece si costruisce tutt’altro progetto che non ha visto alcun punteggio e per opera di Alfa 3000, anch’essa priva di punteggio.
- Mancanza della VINCA (valutazione d’incidenza ambientale) visto che i 400 mila mtq in oggetto sono confinanti a zona ZPS e Natura 2000.
- VIA eseguita dal Comune di Ravenna, mentre per un progetto di così grandi dimensioni dovrebbe essere eseguita da soggetto esterno (Provincia, Regione, se non addirittura lo Stato)
Anche il Ministero dell’Ambiente aveva mostrato via risposta scritta il suo “non benestare” vista la mancanza della VINCA. E il Consigliere Regionale Mandini, aveva presentato interrogazione in Regione per questo iter autorizzativo alquanto discutibile.
Come se non bastasse, Mirabilandia vede un processo in corso per le indagini svolte dalla Guardia di Finanza per la Travelmix.
Premesso ciò, in questi giorni la società ha annunciato che lo zoo aprirà probabilmente nel mese di agosto 2011, ma il nostro ricorso non vede ancora discussione al TAR.
Per rispetto della forza giuridica, della giustizia e per un Paese che non deve vedere due pesi e due misure, CHIEDIAMO che il TAR di Bologna fissi la discussione al più presto. Centinaia di cittadini hanno investito in quel ricorso tramite le associazioni di volontariato e non vorremmo diventasse carta straccia.
Le associazioni firmatarie:
Animal Liberation Onlus, Animal Freedom di Rimini, Clan-destino, Cruelty Free, Lega Abolizione Caccia Bologna, L'Occhio Verde di Ravenna, Ravenna Punto a Capo, WWF Ravenna.

15 giugno 2011

LA SENTENZA GUBERTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Guberti Giorgio Giacomo veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati in
epigrafe specificati.
In tesi d’accusa l’imputato, titolare e gestore di due canili siti in Campiano
e Osteria (Ravenna), senza necessità, avrebbe sottoposto a sevizie e costretto
a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche i
duecentodiciannove cani ospitati, principalmente pointer, costringendoli a
competere per il cibo (insufficiente per tutti i cani e costituito, fra l’
altro, da spoglie di animali ancora da spellare), con conseguente aggressioni
di alcuni esemplari su altri, nonché morte e ferimento di questi ultimi, con l’
intento di porre in essere un’asserita “selezione naturale” dei cani stessi.
Nelle dette strutture i cani sarebbero stati altresì detenuti in condizioni
incompatibili con la loro natura e produttive di grandi sofferenze, in quanto
rinchiusi in un’area ove vi erano pozze di acqua stagnante, carcasse di
animali, escrementi, detriti taglienti in ferro e lamiere, nonché rifiuti di
vario genere, tenuti in condizioni igienico sanitarie precarie, infettati di
parassiti, con malattie determinate dalla mancanza di vaccinazioni e di cure,
denutriti, con lesioni ai cuscinetti plantari e alle zampe dovute al tipo di
fondo e alla scarsa nutrizione, senza garantire loro una regolare
somministrazione di acqua, senza pavimentazione all’interno dei box che ne
consentisse la pulizia e con uno strato di feci miste a fango, nei quali
venivano rinchiusi fino a cinque cani. Nello stesso contesto il prevenuto
avrebbe detenuto anche oltre sette gatti selvatici o selvatici incrociati con
gatti domestici in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di
gravi sofferenze, essendo gli animali rinchiusi in una unica gabbia in ferro di
150x290x250 cm suddivisa in quattro ambienti, con fondo della gabbia costituito
da rete a maglie larghe 5x5 cm, che non consentiva il libero movimento degli
animali senza esporre i polpastrelli delle zampe all’azione lesiva della rete,
che presentava maglie rotte in più punti e, conseguentemente, punte acuminate e
arrugginite sia sul fondo, che sulle pareti divisorie, con presenza nelle
gabbie di carcasse di animali in putrefazione e feci stratificate nel tempo.
All’imputato venivano contestati anche i reati di cui agli artt. 137 e 256
commi 1° e 2° D.L.vo 152/2006, in quanto nei citati canili non sarebbe mai
stata svolta attività di raccolta e smaltimento di rifiuti fecali e liquami,
nonché lo scarico delle acque reflue industriali delle strutture, che dovevano
essere considerate attività insalubri di prima classe, fra l’altro in assenza
di qualsiasi autorizzazione.
Nel corso dell’istruzione sono stati escussi, in qualità di testimoni, il
Brig. Locci Melezio, in servizio al N.O.E. dei Carabinieri di Bologna; il V.Q.
A. dott.ssa Mazzini Anna, del Corpo Forestale dello Stato; il M.llo Brasa
Paolo, all’epoca in servizio al NAS dei Carabinieri di Bologna, il dott.
Saporito e Ciacci Paolo, nominati ausiliari di P.G.; il M.llo Brasa Paolo,
Zattoni Attilio, Casali Lilia, Comizzoli Samantha, Melandri Domenica, Franzoni
Cristina, Negrini Gessica, testi del P.M. e delle parti civili, e Rinaldini
Massimo, testimone indotto dalle difese, nonché, in qualità di consulenti
tecnici di parte, il dott. Marchesini Roberto e il dott. Usberti Rodrigo (per
il P.M.), la dott.ssa Valsecchi Paola, il dott. Rovesti Gianluca e la dott.ssa
Monteleone Alessandra (per le parti civili), il dott. Parlini Paolo e la dott.
sa Grassi Elettra (per l’imputato). I testimoni e i consulenti hanno
ricostruito lo svolgersi degli eventi addebitati all’imputato. Sono stati
altresì acquisiti documenti rilevanti ai fini della definizione del processo e,
sull’accordo delle parti, anche atti provenienti dal fascicolo delle indagini
preliminari.
Tredici associazioni aventi quale proprio scopo associativo la tutela degli
animali si sono costituite parte civile: “Lega per l’abolizione della caccia”,
“Lega nazionale per la difesa del cane”, “Lega Anti Vivisezione L.A.V.” ONLUS,
Associazione “La zampa e la mano”, “Mondo cane S.O.S. cuccioli” ONLUS, “Lega
nazionale per la difesa del cane” – Sezione di Forlì, Associazione “LE.A.L.”
Lega Antivivisezionista, Associazione “Vita da cani”, “A.N.P.A.N.A.
Associazione nazionale protezione animali natura ed ambiente”, Associazione
“Chiliamacisegua”, “Centro soccorso animali Modena” ONLUS, Associazione “Animal
Liberation” ONLUS e Associazione “L’occhio verde”.
L’imputato, presente al giudizio, ha accettato di sottoporsi a esame
dibattimentale.
Sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, il Tribunale ha deciso
come in dispositivo.
Ritiene il Giudice che la penale responsabilità dell’imputato sia
inequivocabilmente emersa dagli atti del processo per tutti i fatti oggetto d’
imputazione.


Premessa
Guberti Giorgio Giacomo, distinto signore ultraottantenne, storico veterinario
del ravennate, è stato chiamato a giudizio per rispondere della gestione di due
strutture, in accusa definite come canili, da tanti anni ritenuti allevamenti
dalla comunità locale. Il Guberti è un personaggio molto noto a livello
nazionale e internazionale in quanto allevatore di cani di razza pointer e
produttore di esemplari dalla eccellente genealogia, con buonissimi risultati
sportivi, soprattutto nel settore delle corse e della caccia. Alcuni esemplari
provenienti dai suoi allevamenti sono risultati essere “campioni” apprezzati
anche a livello internazionale.
Una delle ragioni della notorietà di Guberti Giorgio sono sempre stati anche
gli “originali” criteri di allevamento, molto discussi dai suoi oppositori e
dalle associazioni animaliste, ma positivamente valutati dai suoi estimatori.
Proprio i suoi sistemi di allevamento costituiscono parte degli accertamenti
del presente procedimento, che investe anche la gestione dei suoi canili (uno a
Osteria e uno a Campiano), sia con riferimento alla permanenza dei cani (e di
alcuni gatti), sia relativamente alle strutture ospitanti.
Il processo, molto “partecipato” dalle parti processuali, ma con stimabile
equilibrio e sforzo tecnico, ha consentito di accertare i fatti oggetto dei
capi d’imputazione e anche verosimilmente a comprendere le ragioni per le quali
i fatti sono accaduti.
Sotto il profilo probatorio sono stati riversati negli atti dibattimentali
numerosi apporti documentali, testimoniali e tecnici, forse anche in misura
eccessiva rispetto al thema decidendum. Deve chiarirsi fin da subito che fini
del giudizio sono risultati rilevanti soprattutto i mezzi istruttori che hanno
“scattato la fotografia” dello stato dei luoghi e degli animali il 29 dicembre
2008, al momento dell’accesso della P.G. nei due allevamenti dell’imputato,
quindi gli atti irripetibili, le evidenze documentali (sopratutto filmati e
foto) e le deposizioni dei testimoni oculari (in sé, peraltro, semplicemente
confermative di uno stato di fatto ampiamente provato sotto il profilo
documentale). Le relazioni tecniche e gli esami dibattimentali dei consulenti
non sono risultate irrilevanti, ma hanno costituito un quid pluris senza il
quale, verosimilmente, il processo sarebbe stato identicamente definito, posto
che si sono spesso focalizzati su particolari significativi, ma non decisivi ai
fini della prova sulla responsabilità penale dell’imputato.

La normativa “a tutela degli animali”.
L’ordinamento giuridico, come oggi strutturato, non riconosce gli animali
quali autonomi titolari di diritti, offrendo loro esclusivamente una tutela
mediata, nella quale l’animale è comunque civilisticamente considerato un bene
di privata proprietà, pur con peculiarità assolutamente specifiche in ragione
della sua natura di essere vivente, anche in quanto compartecipe e
collaboratore nella ricerca del benessere dell’uomo.
Qualsiasi lesione dei “diritti degli animali” appare tradizionalmente
rilevante per l’ordinamento solo o principalmente in quanto collegato a un
interesse umano di tipo patrimoniale (art. 638 c.p.), alla polizia dei costumi
dell’uomo (727 c.p.) o a un suo sentimento (libro II, capo III, titolo IX bis c.
p.).
Ma proprio il riferimento al “sentimento per gli animali”, pur non avendo
ancora identificato gli animali come soggetto di tutela diretta, ha comunque
segnato un notevole avanzamento nel riconoscimento degli stessi quali beni di
interesse giuridico autonomo, anche ai fini dello sviluppo della personalità
dell’uomo, con il riconoscimento del valore emotivo dell’animale, in quanto
capace di interagire con l’uomo proprio in termini emozionali.
Non vi è dubbio che le innovazioni legislative degli ultimi dieci anni hanno
fortemente inciso sulla regolamentazione del rapporto fra uomo e animale, con
uno specifico riconoscimento delle peculiarità proprio dei cani e dei gatti,
nel rispetto di un mutato senso comune nei confronti sopratutto, anche se non
solo, degli animali domestici.
Fino alla riforma del 2004 (legge 189 del 20 luglio 2004) la sensibilità dell’
uomo per l’animale era essenzialmente presidiata dal solo art. 727 c.p., che
sanzionava il maltrattamento di animali (sezione I, Capo II, libro III del
codice penale, avente ad oggetto le contravvenzioni concernenti la polizia dei
costumi) e stabiliva, al primo e al secondo comma, che “chiunque incrudelisce
verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a
comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li
adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura,
valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in
condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con ammenda da lire due
milioni a lire dieci milioni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con
mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del
trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo dì animali o
se causa la morte dell’animale”.
La norma, in vigore precedentemente alla novella 189/2004 e da ultimo
modificata dall’art. 1 della legge 473 del 22 novembre 1993, era volta a
proibire comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti agli animali, nel
rispetto del principio di evitare all’animale, anche quando questo dovesse
essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà e ingiustificate
sofferenze. Tale principio aveva peraltro già trovato applicazione anche nella
L. 12 giugno 1931, n 924, (modificata dalla L. 1 maggio 1941, n. 615) in tema
di vivisezione; nel testo unico delle norme per la protezione della selvaggina
e per l’esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016,
modificato con D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987; nella L. 12 giugno 1913, n. 611,
(con le modifiche apportate dalla L. 10 febbraio 1927, n. 292), avente ad
oggetto provvedimenti per la protezione degli animali; nel R.D. 20 dicembre
1928, n. 3298, in materia di modalità di macellazione degli animali, che
impone, per la macellazione degli animali, l’adozione di “procedimenti atti a
produrre la morte nel modo più rapido possibile”; nel testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), che vieta gli spettacoli o
trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali e nel
relativo regolamento (del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 130) che, in
riferimento al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 70 (TU P.S.), indica una serie
di trattenimenti vietati.
In tali disposizioni l’oggetto di tutela già era individuato nel sentimento di
pietà e di compassione che l’uomo prova verso gli animali, offeso quando un
animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze. Scopo dell’incriminazione
era quindi di impedire manifestazioni di violenza che potessero, si diceva,
“divenire scuola di insensibilità delle altrui sofferenze”.
Del resto anche l’esegesi storica della norma contenuta nell’art. 727 c.p.,
ante novellam conduce a tale conclusione.
Mentre l’art. 685 c.p. del codice penale del 1859 puniva soltanto coloro che
“in luoghi pubblici” incrudeliscono contro animali domestici, configurando una
contravvenzione che trovava collocazione tra quelle riguardanti l’ordine
pubblico, nel codice Zanardelli la contravvenzione contenuta nell’art. 491 c.
p., era inserita tra quelle concernenti la pubblica moralità ed erano soppresse
le limitazioni della pubblicità del luogo e della natura domestica dell’
animale.
L’evoluzione normativa riconosceva agli animali ulteriore tutela con l’entrata
in vigore del codice Rocco, il cui art. 727 (nella versione originaria
precedente alla legge 22 novembre 1993, n. 473) si poneva a garanzia del
sentimento di pietà nei confronti degli animali, qualsiasi essi fossero e in
qualunque luogo si trovassero. La legge 22 novembre 1993, n. 473, che ha
riscritto il predetto art. 727 c.p., ha costituito un primo passo per la tutela
dell’animale inteso come essere vivente, atteso che, per la prima volta, ha
preso in considerazione la sofferenza degli animali in relazione alla loro
natura e alle loro caratteristiche, anche etologiche. Peraltro la disposizione,
anche in quanto inserita nella sezione prima del capo secondo del titolo primo
del libro terzo, avente ad oggetto le contravvenzioni concernenti la polizia
dei costumi, si è posta direttamente a garanzia esclusivamente del sentimento
di humana pietas nei confronti degli animali, essendo ancora embrionale in tale
materia il concetto di tutela dell’animale in sé, come facente parte dell’
ambiente in cui l’uomo è inserito, diversamente da altre normative (quale
quella in materia di inquinamento), in cui oggetto della garanzia legale è la
salvaguardia dell’ambiente e la salute di ogni essere vivente.
A sua volta la legge n° 189 del 20 luglio 2004, con l’art. 1 comma 1°, ha
introdotto, dal 1° agosto 2004, nel libro secondo del codice penale (dei
delitti in particolare), al capo III, il titolo IX bis, avente a oggetto i
delitti contro il sentimento per gli animali”. In esso sono contenuti l’art.
544 bis c.p., “Uccisioni di animali”, che sanzionava con la reclusione da tre
mesi a tre anni, ora da quattro mesi a due anni (ex art. art.3 L. 201 del 4
novembre 2010), chiunque, “per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di
un animale”, e l’art. 544 ter c.p., “maltrattamento di animali” che, al comma
1°, sanzionava con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000
a 15.000 € (ora con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da
5.000 a 30.000 €) “chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione
ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, con previsione di
una specifica aggravante a effetto speciale, al terzo comma, qualora dai
maltrattamenti derivi “la morte dell’animale”.
Vale ricordare come nel suddetto titolo sono inoltre inseriti anche l’art. 544
quater e l’art. 544 quinquies c.p., che sanzionano rispettivamente spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e l’
organizzazione o la direzione di combattimenti tra animali, con previsioni che
ampliano la sfera di tutela precedentemente riconosciuta, dettagliando il
disvalore penale di fatti commessi in danno di animali.
La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di sottolineare come tra la
contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. e i delitti contro il sentimento degli
animali introdotti dalla legge n° 189 del 20 luglio 2004 sia sussistita
continuità normativa, sia con riferimento al bene protetto, sia per l’identità
delle condotte. Le disposizioni contenute nella contravvenzione di cui all’art.
727 c.p., ante novellam (la citata L. n. 189 del 2004), sono infatti rifluite
integralmente negli artt. 544 bis, ter, quater e quinquies c.p..
Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall’
art. 727 c.p., è quindi divenuto delitto ai sensi dell’art. 544 bis e segg. c.
p. mentre l’attuale norma contenuta nell’art. 727 c.p., introdotta sempre della
legge n° 189 del 20 luglio 2004, con l’art. 1 comma 3°, indica l’abbandono di
animali, tratteggiando in realtà due fattispecie contravvenzionali, di cui la
prima rappresenta pienamente la rubrica e contempla le vere e proprie condotte
di abbandono, mentre la seconda sanziona la detenzione di animali in condizioni
incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Al di là del
dato sistematico formale, secondo il quale la norma è sempre inserita nella
sezione che reca la rubrica “delle contravvenzioni concernenti la polizia dei
costumi” e che evoca, quindi, la tutela di un valore sociale, non individuale o
collettivo degli animali, la progressione normativa nel riconoscimento di un’
autonoma posizione giuridica per gli animali appare evidente, così come la
considerazione degli stessi quali esseri viventi.
Pur in presenza di una continuità normativa, l’attuale formulazione dell’art.
544 ter c.p. presenta caratteristiche parzialmente diverse rispetto alla
vecchia previsione dell’art. 727 c.p.. Le condotte punite consistono,
alternativamente, nel cagionare una lesione a un animale, oppure nel sottoporlo
a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche, con condotte che possono atteggiarsi in termini di
comportamenti sia commissivi, che omissivi.
Il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la
condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale sia tenuta per
crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nella contestazione in
esame, senza necessità. Tale ultimo inciso, invero, appare ricorrente nella
“normativa a tutela degli animali”, essendo espressamente indicato anche nell’
art. 638 c.p., che sanziona il delitto di uccisione o danneggiamento di animali
altrui.
A fronte del dettato normativo appare necessario chiedersi quale significato
possa avere la locuzione “senza necessità” e per quale motivo sia apparso
necessario al legislatore escludere espressamente la ricorrenza di questa
“causa di giustificazione”.
Nell’esame del concetto giuridico indicato dalla norma non può che prendersi
le mosse dai contenuti della scriminante dello stato di necessità, così come
delineata dall’art. 54 c.p.. La disposizione, così come quelle inerenti a tutte
le cause di giustificazione di ordine generale, attribuisce rilevanza alla
tutela di determinati beni giuridici, qualora gli stessi entrino in conflitto
con altri valori, ugualmente riconosciuti dall’ordinamento.
La principale norma di riferimento, invero, attiene solo ai diritti dei
soggetti giuridici riconosciuti dall’ordinamento (essenzialmente le persone
fisiche), con esclusivo specifico riferimento al “pericolo attuale di un danno
grave alla persona” (se non volontariamente causato e non altrimenti
evitabile). La giurisprudenza di legittimità si è attestata, sul punto, intorno
a parametri molto rigidi, ritenendo integrata l’esimente solo alla presenza del
pericolo di un danno grave alla persona attuale e imminente o, comunque, idoneo
a fare sorgere nell’autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in
siffatto stato, non essendo all’uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro,
meramente probabile o temuto, né un pericolo altrimenti evitabile.
La circostanza che il riferimento alla “necessità”, contenuto nell’art. 544
ter c.p., attenga ad animali e non a esseri umani non consente tuttavia di
ritenere che i due concetti giuridici corrispondano, essendo posti in rapporto
a beni giuridici diversi, ai quali l’ordinamento riconosce un differente grado
di tutela.
Proprio questa differenza induce a ritenere che l’art. 54 c.p. costituisca la
base speculativa di riferimento, ma una base inidonea a coprire l’intera area
di tutela del concetto di necessità espresso dall’art. 544 ter c.p.. Nel
concetto di “necessità” previsto da quest’ultima norma, invero, è certamente
compreso lo stato di necessità quale assunto dall’art. 54 c.p., ma è compresa
anche ogni altra situazione che induca al compimento degli atti di
maltrattamento per evitare un pencolo imminente o per impedire l’aggravamento
di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o a
taluni beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile. La
norma fa quindi riferimento ad un concetto di necessità più ampio di quello
previsto dall’art. 54 c.p. perché l’oggetto specifico della tutela penale
riconosciuta dall’art. 544 ter c.p., delitto per il quale viene comunque
richiesto il dolo della consapevolezza di agire senza necessità, deve
principalmente individuarsi nell’interesse alla tutela del sentimento per gli
animali e, in ultima analisi, all’interesse dell’ordinamento all’evitare la
sofferenza degli animali ogni volta che ciò non sia indispensabile a tutelare
un interesse qualificato, al quale venga riconosciuta almeno pari dignità. Con
l’inciso “senza necessità” il legislatore ha inteso introdurre una specifica
causa di giustificazione, che deve essere riconosciuta ogniqualvolta, in
presenza di un conflitto di interessi, la prevalenza dell’interesse del
“maltrattatore” sia più conforme alle esigenze sociali. Pertanto nel concetto
di necessità quale assunto dall’art. 544 ter c.p. (così come dall’art. 638 c.
p.) è compreso non solo lo stato di necessità vero e proprio, previsto come
esimente dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca alla
commissione dell’atto illecito nei confronti dell’animale per prevenire o
evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno
giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o a taluni beni,
quando tale danno l’agente ritiene altrimenti inevitabile.
Richiamando quanto sopra precisato, un’ultima annotazione risulta opportuna in
una ricostruzione dogmatica degli istituti, seppur non strettamente necessaria
ai fini del presente procedimento. Appare evidente come nell’ordinamento la
tutela dell’animale non possa essere equiparata alla tutela accordata a un
qualsiasi altro bene mobile e ciò non può che refluire anche sul concetto di
“necessità”, contenuto nei già richiamati artt. 544 ter e 638 c.p.. Se è vero
che, soprattutto dopo la riforma del 2004, l’animale ha raggiunto un livello di
tutela superiore a quella di qualsiasi altro bene mobile, non può che
concludersi nel senso che costituisce “necessità”, nel senso dedotto dalle
norme richiamate, solo l’esigenza di prevenire o evitare un pericolo imminente
o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla
persona propria o altrui o a beni particolarmente qualificati, costituiti
essenzialmente da altri animali, non essendo sufficiente a giustificare uno
stato di necessità il conflitto dell’interesse dell’animale con beni giuridici
meno garantiti nell’ambito dell’ordinamento, in particolare penale, anche
considerato che il “sentimento per gli animali” appare bene del tutto
prevalente rispetto alla semplice “proprietà”, come testimoniato dalla maggiore
gravità riconosciuta dall’ordinamento alla fattispecie di cui all’art. 544 ter
c.p., rispetto a quella di cui all’art. 638 c.p..
Sebbene la giurisprudenza di legittimità in materia non si sia spinta fino a
imporre esplicitamente confini e a distinguere fra i diversi beni-interessi in
conflitto, vale rilevare come i principali precedenti in materia attengano a
stati di necessità determinati da comportamenti aggressivi di animali nei
confronti di esseri umani ovvero di altri animali, non di beni giuridici
diversi e meno significativi.
Invero nella elaborazione del concetto di necessità, ancora nella formulazione
dell’art. 727 c.p. precedente alla riforma, la Suprema Corte già aveva
allargato i confini della tutela degli animali, stabilendo che appare
ingiustificata “la sofferenza inflitta all’animale che non sia altrimenti
evitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi” e che non sia
comunque “contenuta strettamente nei limiti posti dalla specifica situazione
giustificatrice”, risultando illeciti i comportamenti “che offendono la
sensibilità psicofisica dell’animale, quale autonomo essere vivente, capace di
reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell’uomo”,
anche se frutto non di un “atteggiamento di perversione o di abietto
compiacimento”, ma anche solo di “insensibilità e indifferenza, ovvero
incapacità di esprimersi e di rapportarsi in termini di pietà, di mitezza e di
attenzione verso il mondo animale e le sue leggi biologiche, piuttosto che in
termini di abuso, incuria e abbandono, pratiche decisamente estranee al costume
civile, suscettibili anzi di promuoverne pericolose involuzioni, abituando l’
uomo all’indifferenza per il dolore altrui (“saevitia in bruta est tirocinium
in homines”)”.
Passando dalle ricostruzioni dogmatiche effettuate e dal corretto concetto di
“necessità”, quindi, deve ritenersi che le norme di cui al titolo libro II,
capo III, titolo IX bis c.p. e l’art. 727 c.p. siano attualmente posti a tutela
di più beni giuridici diversi, che in prima battuta riguardano i sentimenti e
la socialità degli esseri umani, ma in seconda battuta sono identificabili in
un pur subordinato ed embrionale statuto dei diritti degli animali, una tutela
riconosciuta all’animale come essere vivente in sé e in quanto inserito in un
complessivo contesto etico-socio-culturale, di cui sono parte, pur con diverse
rilevanze, l’uomo, gli animali e tutte le componenti della natura e dell’
ecosistema.

La contestuale contestazione del delitto di cui all’art. 544 ter c.p. e della
contravvenzione di cui all’art. 727 comma 2° c.p..
L’esame della normativa penale in materia di “tutela degli animali” potrebbe
superficialmente lasciare qualche dubbio sulla possibilità di ipotizzare un
concorso fra il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. e la contravvenzione di
cui all’art. 727 comma 2° c.p., atteso che il primo potrebbe essere
interpretato semplicemente come forma più grave rispetto alla seconda, a tutela
delle stesse situazioni e degli stessi beni giuridici, quindi, in ultima
analisi, come speciale, ai sensi dell’art. 15 c.p..
Ritiene il Giudice che una simile ricostruzione degli istituti non possa
ritenersi corretta in diritto (e, nel caso in esame, neppure in fatto).
L’art. 544 ter c.p., come detto, sanziona chiunque per crudeltà o senza
necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche, individuando una fattispecie a più condotte alterative. L’illecito
è rappresentato anche da una sola delle condotte elencate (1) cagionare una
lesione a un animale; 2) sottoporlo a sevizie; 3) sottoporlo a comportamenti
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche; 4) sottoporlo a fatiche
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche; 5) sottoporlo a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche), con la ricorrenza del
richiesto elemento soggettivo.
L’art. 727 comma 2° c.p. colpisce chiunque detiene gli animali in condizioni
incompatibili con la loro natura e produttivi di gravi sofferenze.
Un primo elemento differenziale attiene pacificamente all’elemento soggettivo
delle due fattispecie richiamate. L’ipotesi contravvenzionale, invero, appare
più ampia e non solo in quanto contestabile anche a titolo di colpa, atteso che
tratteggia lo stato psicologico di un agente che, consapevole o meno degli
effetti delle proprie condotte, non si preoccupa e non si cura dello stato dei
propri animali, disinteressandosi delle loro ordinarie condizioni. La
previsione delittuosa, al contrario, appare strettamente dolosa e comporta
necessariamente, quindi, la volontà del tenere contegni espressamente indicati
nella norma incriminatrice. La giurisprudenza di legittimità, con elaborazione
ampiamente condivisibile, ha più volte distinto due ordini di condotte
criminose, nelle quali la commissione dei fatti senza necessità implica la
ricorrenza del dolo generico, mentre la tenuta delle stesse condotte per mera
crudeltà sottende la sussistenza di un dolo specifico, secondo il principio per
cui infliggere una sofferenza a un animale richiede sempre una ragione
apprezzabile, valutabile come giuridicamente superiore all’interesse tutelato
dalla norma incriminatrice. Così l’ambito della tutela risulta ampio e copre
qualsiasi contegno lesivo o intollerabile per le caratteristiche etologiche
dell’animale tenuto per crudeltà (quindi per una ragione totalmente rifiutata
dall’ordinamento), ovvero per ragioni non tutelate da norme di diritto a
garanzia di beni giuridici almeno ugualmente riconosciuti.
Sotto il profilo oggettivo appare evidente che i contegni sanzionati dall’art.
544 ter c.p. sono molto più specifici e ristretti, nonché certamente anche più
gravi di quelli indicati dall’art. 727 comma 2° c.p., laddove la prima
disposizione attiene a lesioni, sevizie e condotte insopportabili per le
caratteristiche etologiche dell’animale, mentre la seconda si riferisce più
ampiamente alle condizioni incompatibili con la natura dell’animale,
richiedendo l’effetto che le stesse siano produttive di gravi sofferenze.
L’esame degli elementi costitutivi dei due reati ricorda, per richiamare una
non recente, ma autorevole, concezione dottrinaria, la categoria dogmatica
delle c.d. specialità reciproche, laddove la presenza di elementi di
specializzazione in ciascuna fattispecie, con identico bene giuridico tutelato
e presenza di elementi costitutivi comuni, consente di ipotizzare fatti che
costituiscono esclusivamente uno dei due reati indicati e condotte che
risultano contestualmente lesive di entrambe le norme incriminatrici.
In linea generale e astratta, infatti, appare evidente come la produzione di
una lesione o l’episodica sottoposizione a sevizie di un animale senza
necessità costituisca solo la fattispecie delittuosa, mentre l’abbandono per
incuria, con gravi sofferenze per l’animale, perfezioni la sola fattispecie
contravvenzionale. Di contro pessime condizioni complessive di tenuta degli
animali determinate soprattutto da negligenza, ma in parte anche da un disegno
preordinato a scopi non tutelati dall’ordinamento sono caratteristiche che
possono concretare entrambe le ipotesi di reato.
Gli episodi contestati a Guberti Giorgio risultano essere emblematici in
questa prospettiva, atteso che le condotte dell’imputato gli sono ascrivibili
alcune a titolo di dolo, altre a titolo di colpa, tutte appaiono perfezionare
la contravvenzione di cui all’art. 727 comma 2° c.p., mentre solo alcune,
quelle volontarie finalizzate a realizzare il suo “metodo naturale” o di
“selezione naturale”, concretano anche il delitto di cui all’art. 544 ter c.
p..

I fatti e gli accertamenti del 29-30 dicembre 2008.
La mattina del 29 dicembre 2009 personale del Comando Provinciale di Ravenna
del Corpo Forestale dello Stato e del Nucleo Investigativo per i Reati in Danno
degli Animali (NIRDA) dell’Ispettorato Generale di Roma del Corpo Forestale
dello Stato, assistiti da numerosi veterinari, etologi, esperti in gestione di
canili, educatori ed esperti cinofili, intervenivano negli allevamenti di
Guberti Giorgio Giacomo in Campiano (RA), via Arrigoni 73 (annesso all’
abitazione dell’imputato) e in Osteria (RA), via Dismano Km 8+500 (SNC),
effettuavano controlli e, nella stessa giornata e in quella successiva,
procedevano al sequestro di quasi tutti i cani presenti (duecentodiciannove,
oltre a quattro femmine con le rispettive cucciolate per complessivi ventitre
cuccioli), di almeno sette gatti (poi rivelatisi essere dieci), di tutte le
strutture, di alcune confezioni di farmaci scaduti o alterati, nonché di alcune
carcasse e ossa di cani. Al termine delle operazioni sono stati avvicinati e
sequestrati tutti i cani tranne uno, di nome Barabba, che, essendo risultato
assolutamente inavvicinabile, è rimasto nella detenzione del Guberti.
Tutti i cani venivano identificati mediante individuazione del microcip o del
tatuaggio.
Fin dalle prime verifiche gli operanti davano atto di una situazione
desolante: lo stato igienico sanitario delle strutture appariva assolutamente
non conforme al minimo necessario per una normale condizione di vita e tale
situazione risultava in grado di compromettere lo stato di salute dei soggetti
presenti. In particolare venivano evidenziate sui cani lesioni cutanee dovute
alla stessa struttura, malattie parassitarie, otiti, cheratiti, molti soggetti
apparivano denutriti, con massiccia presenza di parassiti intestinali accertate
da un semplice esame coprologico macroscopico, e molti erano impauriti e
manifestavano timore per l’uomo. L’alimentazione dei cani, in parte rivenuta
sul furgone del Guberti e all’interno di uno spazio delimitato da assi di legno
e rete metallica nel giardino della sua abitazione, era costituita da cous
cous, lattolo ricostruito (alimento comunemente utilizzato per l’alimentazione
dei vitelli) e carcasse di animali di specie avicola e cunicola morti in
allevamento e di ignota provenienza.
Sotto il profilo strutturale i novantaquattro cani detenuti nell’area
posteriore all’abitazione dell’imputato erano ospitati in un recinto di 27 x 40
metri, costituito da paletti di cemento, tubi di ferro e rete metallica su
terreno nudo, all’interno del quale erano presenti: un fabbricato in muratura
(dimensioni 12,50 x 4,70 metri ) con copertura a doppia falda e colmo centrale a
quota 3,2 metri , divisa in quattro ambienti; diciotto cucce di legno sparse all’
interno delle suddivisioni interne del recinto, tutte fatiscenti e inadeguate
sia per numero, che per condizioni igieniche al ricovero dei numerosi esemplari
presenti; una baracca prefabbricata in lamiera ondulata appoggiata sul suolo,
adibita a ricovero attrezzi.
Nell’allevamento di Campiano gli operanti della P.G. individuavano, all’
interno di una struttura adiacente al canile, anche una gabbia in ferro, con
dimensioni di 230 x 290 x 250 centimetri , internamente suddivisa in quattro
ambienti comunicanti, nella quale erano detenuti almeno sette gatti, che il
proprietario indicava come gatti selvatici o incroci di gatti domestici con
gatti selvatici. Le condizioni di vita e igienico-sanitarie all’interno della
gabbia apparivano pessime: erano presenti carcasse di animali in putrefazione
(polli e conigli con penne e pelo), feci stratificate nel tempo, cucce in legno
deteriorate, con all’interno feci stratificate e in putrefazione, col solo
riparo esterno laterale costituito da teli di plastica lesionato in più punti.
Lo stesso stato della gabbia appariva in condizioni disastrose e pericolose per
gli animali ospitati, atteso che il fondo della stessa, che recava rotture,
punte acuminiate e arrugginite, era costituito da maglie di 5 x 5 centimetri ,
che lasciavano spazi troppo larghi rispetto alle dimensioni delle zampe degli
animali, per cui la circolazione degli stessi risultava molto difficoltosa, con
continua esposizione dei polpastrelli dei gatti all’azione della rete e rischio
di lesioni, poi effettivamente riscontrate sugli animali. I contenitori per l’
acqua nella gabbia apparivano vecchi e arrugginiti e la poca acqua contenuta
negli stessi era sporca e stagnante.
L’intervento del canile di Osteria consentiva di accertare condizioni analoghe
a quelle rilevate nella omologa struttura di Campiano. Su un appezzamento di
110 x 90 metri circa, recintato con paletti di cemento, tubi di ferro e rete
metallica su terreno nudo erano presenti: un fabbricato con base in malta
cementizia, struttura in tubi di ferro e rete metallica di dimensioni pari a 21
x 6 metri circa e altezza di circa 2 metri , coperta con onduline in
cementoamianto e divisa in sette box di larghezza variabile fra 2 e 2,9 metri e
profondità di circa 6 metri ; un fabbricato con base in malta cementizia,
struttura in tubi di ferro e rete metallica di dimensioni pari a 24 x 5,80
metri e altezza di circa 2,10 metri , coperta con onduline in cementoamianto e
divisa in dieci box di larghezza variabile fra 1,5 e i 3 metri e profondità di
circa 6 metri ; un fabbricato con base in malta cementizia, struttura in tubi di
ferro e rete metallica di dimensioni pari a 26 x 6,30 metri e altezza di circa
3 metri, coperta con onduline in cementoamianto e divisa in sedici box di
larghezza variabile fra 1,4 e 4,10 metri e profondità di circa 6,30 metri ; due
recinti in rete metallica e pali in ferro su terreno nudo con dimensioni
rispettivamente di 5 x 6,50 metri e di 2,80 x 4,10 metri ; un manufatto con
basamento in malta cementizia e mattoni a vista delle dimensioni di 1,70 x 1,70
metri e altezza di circa 1,50 metri , coperto da onduline in cementoamianto e
lamiera; un basamento in malta cementizia di 6,60 x 4,30 metri e altezza dal
suolo di 40 centimetri , provvisto di predisposizione agli scarichi delle acque;
un box in legno su terreno nudo di 2,50 x 2,10 metri , alto circa 2,30 metri ; un
pozzo artesiano circolare, con diametro di circa 1 metro .
Il verbale di sequestro della struttura e degli animali custoditi nell’
allevamento di Osteria ha dato atto delle precarie condizioni igienico
sanitarie delle strutture, risultate del tutto inidonee a garantire una normale
condizione di vita per i cani, certamente tali da compromettere gravemente lo
stato di salute dei soggetti presenti. In particolare sui cani sono state
evidenziate lesioni traumatiche da morso, stati cachettici diffusi, lesioni ai
cuscinetti plantari e alle zampe verosimilmente determinate dal tipo di fondo
del canile (costituito da terra nuda fangosa e acquitrinosa) e dal tipo di
alimentazione adottata, unitamente a patologie quali malattie parassitarie,
verificate anche mediante esame coprologico macroscopico, cheratiti e otiti,
imputabili alla mancanza di “cure di routine, anche giornaliere”. Anche nel
canile di Osteria diversi esemplari apparivano impauriti e timorosi dell’uomo.
La valenza probatoria dei rilievi effettuati in sede di sequestro dagli
operanti del Corpo Forestale dello Stato appare evidente: l’intervento è stato
effettuato da personale specializzato del NIRDA con il supporto di ausiliari di
P.G. professionalmente qualificati (in particolare etologi e medici
veterinari), perfettamente idonei a cogliere fin da subito le più macroscopiche
evidenze relative alle difficili condizioni di salute di molti dei cani
presenti e allo stato disastroso dei canili.
La difesa ha espresso riserve sulla rilevanza e sulla utilizzabilità delle
valutazioni espresse dagli ausiliari di P.G., in parte contenute nei verbali di
sequestro e di accertamento irripetibile, in altra parte riversati in atti
mediante testimonianze e documenti.
Invero gli elementi probatori acquisiti in atti risultano perfettamente
utilizzabili anche in dibattimento, così come, in particolare, le deposizioni
rese da tutti coloro che hanno partecipato alle fasi del sequestro. Sul punto
vale rilevare come il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in
via generale dall’art. 194 comma 3° c.p.p., non vale qualora il testimone sia
una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la
sua diretta percezione sensoriale e inerenti alla sua abituale e particolare
attività, poiché in tal caso l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto.
Gli elementi evidenziati dagli operanti della P.G. in fase di sequestro hanno
trovato puntuali conferme nella documentazione video e fotografica riversata in
atti. I filmati e le fotografie acquisite, riferite a entrambi gli allevamenti,
hanno documentato ampiamente la fondatezza degli assunti accusatori: le
immagini rappresentano pochi box fatiscenti, fatti solo in parte in muratura e
in gran parte con materiali di risulta, di cui risultano pieni, in stato di
abbandono, gli spazi riservati al movimento dei cani e anche taluni recinti
separati. Le reti di recinzione, spesso arrugginite e rotte, risultavano piene
di spuntoni e di lamiere taglienti. Gli ambienti interni ai box erano sporchi,
pieni di escrementi abbandonati, così come tutte le zone aperte, che al momento
apparivano fangose e acquitrinose, non essendo predisposto un fondo per
consentire agli animali di rimanere all’asciutto. Le foto e le riprese dei cani
hanno dato conto di molti esemplari con problemi agli occhi, perforazioni alle
orecchie, lesioni alle zampe, segni di ferite da corpo contundente e da morso.
Ovunque cartoni, lamiere, scatole, cartacce, residui di animali in
putrefazione, ossa di animali, rifiuti di vario genere, escrementi di cane in
grande quantità, in mezzo a fango e detriti di pietra e di mattoni.
Foto e filmati hanno anche compiutamente rappresentato le condizioni di
sottoalimentazione dei cani. Anche in fase dibattimentale il punto è stato più
volte affrontato e contestato, con riferimento alla classificazione dei cani
secondo il rapporto fra età, dimensioni e peso. Non c’è dubbio che una parte
degli esemplari presenti nei canili era semplicemente snella o magra. Ma
altrettanto certo è molti cani erano chiaramente affetti da cachessia e
presentavano le caratteristiche tipiche degli animali alimentati in modo
ampiamente insufficiente. Le immagini hanno dato conto di cani nei quali non
solo la massa grassa era inesistente, ma erano evidenti le ossa sporgenti, le
schiene arcuate, la mancanza di tessuto muscolare. In diversi esemplari la
mancanza di muscolatura nella parte delle zampe posteriori rendeva evidenti
addirittura la loro difficoltà a stare seduti. E tutto ciò certamente non
poteva essere giustificato con l’età o con particolari e irrimediabili
condizioni di salute degli animali.
La documentazione fotografica in atti ha dimostrato compiutamente anche la
condizione di assoluto degrado nella quale versavano le gabbie adibite a
ricovero per i dieci gatti, presenti nell’area di Campiano, e le pessime
condizioni di vita degli animali ospitati. Non è stato possibile accertare se
gli esemplari rinvenuti e sequestrati nella gabbia fossero gatti selvatici o
incroci fra gatti selvatici di provenienza albanese e gatti domestici (come
sostenuto dallo stesso Guberti). Ciò che è stato accertato e documentato (anche
con l’ausilio del dott. Argenio Adriano, veterinario) è che gli animali erano
detenuti in condizioni totalmente incompatibili con le caratteristiche
etologiche della loro specie. La gabbia, malamente coperta e parzialmente
protetta ai lati, divisa in quattro parti, tre dei quali comunicanti (in una
era presente un esemplare in isolamento), si presentava arrugginita e piena di
spuntoni di ferro e maglie rotte, con interni indicibilmente sporchi, coperti
di escrementi stratificati e residui di carogne di animali in stato di
putrefazione (verosimilmente gettati dal Guberti quale cibo). All’interno i
gatti potevano trovare rifugio in cucce di legno ormai marcescente e
semisgretolato, a loro volta piene di escrementi. I passaggi fra i vari
“ambienti” della gabbia presentavano spuntoni arrugginiti nei quali erano
incastrate grosse ciocche di pelo dei gatti e il fondo, ugualmente arrugginito,
non aveva pavimento, ma la rete a maglie quadrate di cinque centimetri di lato
sollevata dal terreno, sulle quali per i gatti era certamente molto difficile e
pericoloso camminare. Certo sia gli spazi angusti che l’ambiente sporco e
pericoloso non poteva essere considerato adatto alla vita dei gatti, ma senza
dubbio produttivo di gravi sofferenze per gli animali, che presentavano,
infatti ferite ai polpastrelli delle zampe. Il terreno sottostante è apparso un
triste ritratto di quanto accadeva sopra: escrementi, pezzi di animali
putrefatti, pelo di coniglio e penne del pollame, utilizzato come cibo
esattamente come per i cani.
La visione delle fotografie e delle immagini riprese in fase di sequestro,
invero, risulta molto più significativa di qualsiasi descrizione e rappresenta
compiutamente uno stato dei luoghi assimilabile più a una discarica, che a un
allevamento di animali.
Fin dall’accesso, peraltro, è risultato chiaro che Guberti Giorgio aveva
adibito a canili delle strutture già in origine non idonee a ospitare cani
(soprattutto un numero così rilevante di soggetti), che, in più, con il tempo
non sono state adeguate, gestite e soggette a manutenzioni. Alcune carenze
strutturale, infatti, appaiono originarie e, fra esse, la totale assenza di
qualsiasi sistema di depurazione delle acque reflue (da considerarsi a tutti
gli effetti industriali) e di smaltimento dei rifiuti speciali. Gli escrementi
dei cani erano sparsi ovunque, mancava qualsiasi tipo di raccolta e gestione;
all’interno dei recinti sono state rinvenute ossa di conigli, di polli, di cani
(anche i residui della testa di un cavallo). Le immagini hanno documentato
anche il rinvenimento di scheletri di cane nei campi intorno all’allevamento di
Osteria.
Peraltro i canili sono risultati totalmente abusivi, privi di qualsiasi
autorizzazione sia all’esercizio dell’attività di allevamento, sia allo
smaltimento di acque e rifiuti speciali.
É difficile, nelle condizioni sopra rappresentate, disquisire di semplici
irregolarità nella gestioni dei rifiuti e delle acque, posto che l’assenza di
autorizzazioni, di strutture e di strumenti rende inesistente qualsiasi
parvenza di rispetto della normativa ambientale.
Analogamente gravissime sono risultate le violazioni della normativa regionale
sulla tutela del benessere animale.
La Regione Emilia Romagna ha regolamentato la materia con l’approvazione della
legge 17 febbraio 2005 n° 5, proprio a seguito dell’entrata in vigore della
legge 20 luglio 2004 n° 189, per “disciplinare le modalità di corretta
convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie,
ambientali e di benessere degli animali”. La normativa, invero molto semplice,
fra le altre cose, traccia anche le linee guida che chiunque è tenuto a
rispettare con riferimento alle modalità di detenzione, di commercio e di
allevamento degli “animali da compagnia”, laddove “per animale da compagnia s’
intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall’uomo, per compagnia
od affezione, senza fini produttivi o alimentari” (e fra questi, non v’è
dubbio, rientrano ampiamente sia i cani, che i gatti).
I canili di Guberti Giorgio Giacomo sono risultati in aperta violazione delle
più elementari regole fissate dalla legge regionale per i detentori di animali.
L’art. 3 della legge 5/2005, infatti stabilisce alcuni punti fondamentali:
- chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di
occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo
benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate
cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici
secondo l’età, il sesso, la specie e la razza;
- il detentore è tenuto a rifornire l’animale di cibo e di acqua in quantità
sufficiente e con tempistica adeguata, ad assicurargli un adeguato livello di
benessere fisico ed etologico, a consentirgli un’adeguata possibilità di
esercizio fisico, a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga,
ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni, ad
assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
In sostanza la legislazione regionale ha fissato i principi minimi del livello
di benessere e della tutela animale, dando corpo e significato concreto alle
disposizioni codicistiche sanzionatorie.
Le condizioni degli allevamenti del Guberti sono apparse, fin dal primo
accesso, in aperta violazione dei principi fissati dalla normativa regionale:
la sistemazione dei cani era assolutamente inidonea, le cure insufficienti o
addirittura inesistenti (sono stati trovati pochi farmaci, scaduti o adatti
solo ad altre razze di animali, nessun vaccino e nessun antiparassitario), l’
esercizio fisico non era garantito a tutti gli esemplari, i bisogni fisiologici
ed etologici erano negati (e sul punto valgono le considerazioni che si
effettueranno), la pulizia degli spazi di dimora degli animali era totalmente
inesistente, con escrementi e sporcizia sparsi ovunque.

Le testimonianze dei presenti: ufficiali di P.G., ausiliari, animalisti e
volontari.
Ulteriori elementi a conforto della tesi accusatoria sono stati acquisiti
dalle testimonianze rese dalle persone che a vario titolo erano presenti negli
allevamenti di Guberti al momento del blitz del Corpo Forestale dello Stato.
Va premesso che nelle settimane precedenti agli interventi della polizia
giudiziaria erano circolate su internet notizie e foto, messe in rete da
associazioni animaliste e da singoli indipendenti, sulle condizioni dei cani e
delle strutture di Campiano e di Osteria, per cui i canili erano divenuti
frequente meta di volontari dell’universo animalista, principalmente
interessati a verificare le condizioni di vita degli animali. È emerso in
dibattimento che fin dalla settimana precedente all’accesso della P.G. alcuni
militanti di associazioni animaliste avevano anche provveduto a gettare mangime
ai cani, per sfamare molti degli esemplari che, a loro avviso, apparivano
evidentemente denutriti. Tali circostanze hanno comportato la presenza nei
pressi degli allevamenti non solo dei soggetti impegnati nelle operazioni di
accertamento di P.G. (personale del Corpo Forestale e ausiliari), ma anche di
semplici testimoni oculari, i quali hanno assistito alle operazioni di
controllo e di sequestro. Alcuni di essi si erano già recati una o più volte a
verificare lo stato dei canili nei giorni precedenti all’operazione di polizia
e hanno quindi riferito anche in merito a osservazioni effettuate in quei
diversi contesti temporali.
Il Brig. Locci Melezio, appartenente al N.O.E. dei Carabinieri di Bologna ed
esperto di canili, ha effettuato un sopralluogo nell’allevamento di Osteria il
22 dicembre 2008, qualche giorno prima dei sequestri, a seguito di una
segnalazione pervenuta dall’AUSL di San Lazzaro di Savena (BO). La circostanza
che la segnalazione sia pervenuta da una AUSL di Bologna e non dalla omologa
azienda di Ravenna, pur essendo probatoriamente neutra, desta non poche
perplessità in ordine alle probabili omissioni riferibili agli organismi
locali. L’art. 4 della L.R. 5/2005 attribuisce alle aziende unità sanitarie
locali, alle province e ai comuni la vigilanza in ordine all’attuazione delle
disposizioni sul benessere degli animali e non si comprende come sia possibile
che gli allevamenti del Guberti fossero ancora in funzione dopo svariati
interventi delle autorità amministrative locali (in particolare AUSL e Comune),
tanto che un incisivo intervento è stato reso possibile solo dalla segnalazione
di un veterinario di un’Azienda Unità Sanitaria Locale relativamente lontana e
dalla mobilitazione di Carabinieri e personale del Corpo Forestale dello Stato.
Il controllo effettuato dal personale del N.O.E. in collaborazione con un
veterinario dell’AUSL di San Lazzaro di Savena, nominato ausiliario di P.G., ha
innanzitutto evidenziato che, in violazione della normativa regionale, l’
attività di allevamento era priva di qualsiasi autorizzazione. Il Brig. Locci
ha riferito rassegnando le pessime condizioni delle strutture, fatiscenti e
insufficienti a contenere i numerosi cani presenti, e le evidenti problematiche
sanitarie degli esemplari ospitati, alcuni dei quali mostravano evidenti ferite
e molti apparivano in condizioni di scarsa nutrizione. All’interno del
perimetro dell’allevamento avevano rilevato la presenza di due cani morti e nei
campi attigui erano state trovate numerosa ossa di cani (il teste ha parlato di
diversi scheletri di cane). Il canile, inoltre, era totalmente sprovvisto di
qualsiasi sistema di smaltimento dei rifiuti (carcasse di animali morti e
deiezioni degli esemplari presenti) e non erano stati istituiti il registro di
carico e scarico dei rifiuti, né quello degli animali presenti e deceduti. In
sostanza nessuna delle condizioni osservate dal Brig. Locci gli ricordava un
normale allevamento o un canile e nella sua esperienza professionale non aveva
mai visto cani nelle condizioni di quelli esaminati nel canile di Guberti.
La dott.ssa Mazzini Anna, vicequestore aggiunto, Comandante del Corpo
Forestale dello Stato di Ravenna, ha ricostruito i prodromi dell’operazione del
29-30 dicembre 2008, nata da segnalazioni di associazioni animaliste, pervenute
al Comando Provinciale del C.F.S. e al NIRDA di Roma. La teste si è soffermata
su un aspetto già evidenziato dalle fotografie e dalle riprese effettuate nei
giorni in cui è stato effettuato il sequestro: l’acqua non era distribuita
costantemente, in alcune cucce non c’erano proprio contenitori, l’acqua non
veniva cambiata, ma stagnava nei recipienti di cemento utilizzati dal Guberti;
il cibo non era fornito ai cani in modo adeguato, sia per qualità, che per
quantità, che per modalità di distribuzione. Proprio tale ultimo aspetto ha
costituito uno dei punti fondamentali degli accertamenti giudiziali. La dott.
ssa Mazzini ha riferito di avere assistito alla distribuzione ai cani dei
prodotti utilizzati per l’alimentazione, effettuata dall’imputato rilevando che
il rifornimento di cibo non permetteva a tutti i cani di alimentarsi, in quanto
venivano gettate ai cani delle carcasse di conigli e pollame, in modo tale che
i più forti riuscivano a mangiare, mentre altri esemplari più deboli non
riuscivano ad alimentarsi. A quella procedura facevano riscontro le stesse
condizioni degli animali, alcuni dei quali erano “magrissimi”. La testimone ha
altresì sottolineato le pessime condizioni in cui venivano conservate le
sostanze alimentari destinate agli animali, che risultavano contaminate da
funghi ed erano soggette al contatto con altri animali, quali topi e ratti,
frequentemente avvistati in zona. Del problema non poteva non essere
consapevole il Guberti che, ha ricordato la testimone, aveva collocato topicida
intorno al cibo, così come all’interno del furgone utilizzato dal prevenuto per
effettuare gli approvvigionamenti.
In merito allo stato delle strutture, la dott.ssa Mazzini ha ricordato che le
cucce e i box non presentavano dimensioni idonee a ospitare i cani, i fondi non
erano pulibili e non venivano puliti, tanto che “presentavano uno strato di
paglia mista feci di spessore variabile dai venti ai sessanta centimetri”,
oppure erano formati da terra che, al momento dell’accesso, era bagnata (“ci
sono delle zone soggette ad allagamento e quindi in cani non possono trovare
riparo”). Detti box, peraltro, non risultavano in numero sufficiente a riparare
i cani dal freddo e dalle intemperie, lasciandoli esposti agli agenti
atmosferici, ed erano costruiti in modo totalmente inadeguato, con esposizione
di spuntoni, ferri, lamiere, responsabili di lesioni da lacerazione, rilevate
sugli animali.
Nel canile di Osteria la dott.ssa Mazzini ha rilevato anche la presenza di
cani morti (un cucciolo, un adulto e, in un box, quattro carcasse di cane, che
la teste ha definito “sbranate”), nonché numerosi capi ammalati, sui quali i
veterinari intervenuti in ausilio hanno evidenziato la presenza di eccessivo
dimagrimento (cachessia), problemi oculari, problemi al condotto uditivo
(parassiti, presenza di spighe), tutti indici significativi quantomeno di
totale incuria (la spighe non potevano che essere nelle orecchie dei cani da
mesi, atteso che le stesse crescono in primavera e l’intervento è invece
avvenuto in dicembre, a fronte della necessità di un riscontro quotidiano sulle
condizioni di salute del cane).
Anche lo scenario complessivo dei canili esposto dalla testimone della polizia
giudiziaria appare conforme ai rilievi effettuati al momento dell’accesso e al
materiale documentale acquisito agli atti del dibattimento: paglia, feci miste
a resti di carcasse di polli e conigli, parzialmente mangiate, residui dei
pasti dei cani, con condizioni igieniche indecenti, sporco e rifiuti ovunque.
La dott.ssa Mazzini ha riferito anche in merito alle condizioni dei gatti,
descritte in modo analogo a quanto contenuto nel verbale di sequestro e nella
documentazione fotografica, e definite “assolutamente indecorose”.
Il resoconto della dott.ssa Mazzini è proseguito, quindi, con le indicazioni
acquisite in una successiva ispezione effettuata il successivo 18 febbraio
2009, che aveva consentito di approfondire gli accertamenti sulle strutture,
effettuare misurazioni e redigere piante, in esito alle quali erano stati
elevati tre verbali di sanzione amministrativa nei confronti del Guberti. In
sostanza, spazi e cucce insufficienti, materiali usurati e pericolosi,
spuntoni, lamiere, ferri arrugginiti, oltre a ossa e scheletri di cani
totalmente o parzialmente decomposti, nonché carcasse di cani che, in quanto
mancanti di parti importanti del corpo e imbrattati di sangue, apparivano
verosimilmente vittima di sbranamenti avvenuti all’interno del branco. La
testimone ha, in sostanza, riprodotto verbalmente quanto direttamente
percepibile mediante la visione della documentazione fotografica prodotta dal P.
M. in udienza.
Il dott. Saporito, medico veterinario nominato ausiliario di P.G. all’atto
dell’accesso presso i canili del Guberti, ha rilevato in dibattimento l’
insufficienza delle strutture di Osteria e Campiano a ospitare il numero di
esemplari presenti al momento del controllo. Gli animali “non venivano accuditi
nella giusta maniera”, “non è stata vista nessuna ciotola”, “gli animali
mangiavano ... soltanto carcasse di animali morti di dubbia provenienza, perché
essendo carcasse di conigli e galline, polli, non si sapeva da dove venivano,
quindi non è stato mai appurato da quale allevamento provenissero questi
animali”. Il testimone ha altresì ricordato che “gli allevatori di conigli e
polli devono smaltire come rifiuto speciale tale prodotto” e verosimilmente
proprio per aggirare tale divieto uno o qualcuno di loro cedeva al Guberti le
carcasse degli animali morti per alimentare cani e gatti”. Le modalità di
alimentazione, direttamente apprese dal dott. Saporito, risultavano contrarie a
qualsiasi regola di buona distribuzione: “ho avuto modo di vedere signor
Guberti buttare conigli passanti, buttare conigli in mezzo ai cani e succedere
un putiferio perché chiaramente gli animali affamati tiravano fuori quello che
era il loro istinto predatorio”, con l’effetto che i cani lottavano per il cibo
e recavano sul corpo i segni evidenti della competizione (“infatti quasi tutti
i cani presentavano lesioni da morso, alcuni anche piuttosto gravi”). Il teste
ha anche collegato la carenza di cibo e la scorretta distribuzione dello stesso
al rinvenimento di “quattro carcasse di cane sbranate” e ha spiegato di avere
assistito alle dinamiche di gruppo al momento della distribuzione del cibo,
notando una specifica tecnica di comportamento dei cani, denominata
“remissione”, con l’animale più forte che ringhiava o manifestava l’intento di
attaccare e l’animale più debole che si buttava per terra e non si muoveva,
riconoscendo la superiorità del competitore, l’unico che, alla fine, mangiava.
Infine il dott. Saporito ha riferito in ordine alla presenza di un cane morto
per leptospirosi, malattia trasmessa da topi e ratti, nonché si svariati
esemplari risultati positivi alla stessa malattia e alla lesmaniosi, due
patologie gravi, mortali per i cani e passibili di trasmissione all’uomo, oltre
a numerosi altri animali affetti da dermatiti da micosi, parassiti, rogna,
carenze alimentari (denutrizione), diverse patologie a livello cutaneo,
affezioni ai padiglioni auricolari, lesioni al livello degli arti da trauma da
morso, otiti, alcune patologie tumorali, nonché cheratiti purulente
traumatiche, cheratiti secche. Questo ultimo tipo di patologia, in particolare,
risulta essere una degenerazione della congiuntivite, una malattia
perfettamente curabile, ma che, se trascurata, progredisce, provocando
perforazioni corneali, lesioni al cristallino e alla retina, fino a causare, in
un lasso di tempo di un anno – un anno e mezzo, la cecità dell’animale (una
decina di cani, infatti, risultavano ormai ciechi).
Peraltro negli allevamenti il dott. Saporito non aveva rinvenuto la presenza
delle dotazioni di base necessarie a una collettività di animali. Nel branco il
teste ha anche rilevato la presenza di una cagna, che sarebbe dovuta rimanere
separata dagli altri esemplari in quanto da poco sottoposta a parto cesareo e
ancora medicata con punti di sutura.
Ciacci Paolo, animalista non inquadrato in associazioni organizzate, nominato
ausiliario di P.G. durante lo operazioni di sequestro, ha riferito di quanto
direttamente osservato il 29 e il 30 dicembre 2008, ma anche di quanto appreso
nei giorni precedenti al sequestro, quando, spontaneamente, seguendo una
mobilitazione collettiva spinta dalle notizie circolanti sulla rete internet,
si era portato nei pressi dell’allevamento di Osteria, per verificare la
fondatezza delle allarmanti informazioni sullo stato di nutrizione e di salute
dei cani di Guberti. Alla sua prima visita, il 20 dicembre 2008, Ciacci aveva
verificato lo stato di forte denutrizione degli animali ospiti della struttura,
aveva, insieme ad altri, cercato di abbeverarli e aveva lanciato loro del cibo
(alcuni sacchi di crocchette o croccantini). L’operazione era risultata
difficoltosa, in quanto il terreno interno al canile era intriso d’acqua e i
cartoni, gettati dai volontari per far sì che le crocchette non si
inzuppassero, erano stati assaltati dai cani, che li avevano mangiati, per cui
era stato necessario distrarre gli animali gettando cibo in diversi punti dell’
allevamento, poco oltre la rete di recinzione, per dividerli ed evitare
competizioni per il cibo.
La rappresentazione fornita dal teste in ordine alle condizioni dei luoghi e
delle strutture ha rispecchiato sia quanto riferito sia dagli organi di P.G.
intervenuti pochi giorni dopo, che i racconti degli altri testimoni che nel
mese di dicembre hanno osservato da fuori i canili di Osteria e di Campiano. È
appena il caso di sottolineare quanto, nella circostanza, i pointer fossero
affamati, posto che solo un cane in quelle condizioni può assaltare e mangiare
dei cartoni.
Il successivo 25 dicembre Ciacci Paolo era tornato nei pressi dell’allevamento
e aveva direttamente assistito allo sbranamento di un cane, perpetrato da una
dozzina di altri cani appartenenti al branco.
Zattoni Attilio, esperto cinofilo nominato ausiliario di P.G. in occasione dei
sequestri, ha riferito molte circostanze già esposte da operanti del Corpo
Forestale dello Stato e da altri ausiliari intervenuti, soffermandosi sulle
condizioni di scarsa nutrizione dei cani, soprattutto in relazione alla qualità
e alle modalità di distribuzione del cibo. Il teste ha inoltre dichiarato di
avere notato negli allevamenti resti di topi.
Casali Lilia, responsabile di Animal Liberation, è stata senza dubbio l’
animalista più attiva nelle segnalazioni relative alla gestione dei canili di
Guberti e alle condizioni degli animali ricoverati nelle stesse. In
dibattimento ha ricostruito come fossero partite le segnalazioni e quale fosse
stata la mobilitazione della sua e di altre associazioni. Subito dopo il
sequestro ha fornito un apporto organizzativo-operativo decisivo nel
trasferimento dei cani, collocati presso una pensione per animali a Occhiobello
(RO), nonché successivamente nella gestione e nella cura degli animali
sequestrati, fino al progressivo affidamento degli stessi a famiglie di
volontari. La teste ha contribuito in modo determinante al coordinamento di
tutti i professionisti e i volontari che si sono occupati dei cani nei mesi
successivi all’operazione del 29-30 dicembre 2008, individuando e producendo le
schede individuali di tutti i cani degli allevamenti indagati. La Casali ha
riferito in ordine alle condizioni di salute particolarmente difficili di una
consistente parte degli esemplari sequestrati, afflitti da patologie fisiche e
da problematiche psichico-comportamentali, nonché in merito agli esiti, in
massima parte positivi, delle cure e dei trattamenti veterinari praticati sui
cani fino al momento del processo.
Comizzoli Samantha, come altri testi, ha riferito in ordine alla diffusione
delle notizie sui canili di Guberti, ha validato un ulteriore apporto
fotografico fornito dalle parti civili e ha fornito informazioni in ordine alle
precarie condizioni degli animali ospitati (analogamente alla teste Melandri
Domenica).
Anche Franzoni Cristina ha deposto su circostanze già riferite da altri
testimoni. Il suo apporto testimoniale, peraltro, ha consentito di comprendere
come i fenomeni di sbranamento all’interno degli allevamenti di Guberti non
fossero particolarmente rari, avendo lei stessa assistito, qualche mese prima
dei sequestri, a un ulteriore episodio, nel corso del quale più cani avevano
assalito e ucciso un esemplare, evidentemente più debole.
L’unico teste a difesa escusso a dibattimento, Rinaldini Massimo, è apparso in
evidentissima difficoltà, nel suo tentativo di sostenere la validità delle
teorie dell’allevatore ravennate e la sufficienza del cibo distribuito agli
animali, con momenti di tensione e risposte che hanno sfiorato la reticenza. È
emerso, peraltro, che il testimone gestisce e alimenta i suoi pointer con
modalità del tutto diverse da quelle adottate dall’amico Guberti e conformi a
canoni ordinari.
Il contributo probatorio offerto dai testimoni ha confermato e rafforzato
quanto rilevato dagli operanti di P.G. il 29 e 30 dicembre 2008 e, insieme alle
produzioni di documenti digitali video-fotografici, ha chiuso il cerchio
accusatorio intorno all’imputato, in ordine agli episodi contestati in
imputazione. Gli accertamenti espletati dalla P.G. e dagli ausiliari, nonché l’
apporto testimoniale reso dalle diverse persone che a vario titolo hanno avuto
contatti con gli allevamenti del Guberti nello stesso periodo hanno costituito
una piattaforma istruttoria schiacciante, che non ha lasciato zone d’ombra
nella ricostruzione e nella verifica dei fatti oggetto del procedimento.
In un contesto di completo sfascio delle strutture, di insufficienza dei mezzi
a gestire un numero così elevato di cani, di degenerazione della gestione dei
canili, nonché di forte sofferenza per molti degli esemplari presenti, la
valutazione giuridica dei fatti accertati non può non tenere conto delle
singole condotte tenute da Guberti Giorgio e del suo stato soggettivo nel
tenere specifici comportamenti.

Il confronto delle consulenze tecniche.
I consulenti tecnici sono stati escussi in giudizio su tutti i temi principali
delle imputazioni, apportando un patrimonio conoscitivo, come detto, solo in
parte utile ai fini degli accertamenti giudiziali, atteso che già gli ulteriori
elementi hanno perfettamente delineato il quadro fattuale di riferimento.
La dott.ssa Negrini, veterinaria libera professionista, consulente tecnico di
parte civile, si è occupata dei cani sequestrati dal momento del trasferimento
alla pensione Bau Bau Micio Micio di Occhiobello. Il suo parere tecnico sullo
stato di salute degli animali è stato espresso in modo molto deciso: i cani
erano in condizioni definite “terribili”. La prima annotazione è stata
attinente allo stato di denutrizione degli animali, caratterizzati da una
magrezza determinata da carenza non solo di massa grassa, ma anche di
muscolatura, tanto che taluni individui, privi anche di tessuti magri nelle
parti posteriori, non riuscivano a sedersi per il dolore. I cani esaminati
erano integralmente infestati da pulci ed erano diffusi parassiti intestinali
di varie tipologie. Tali rilievi rendevano evidente una totale trascuratezza,
atteso che si trattava di problematiche facilmente eliminabili con semplici
trattamenti antiparassitari. Alcuni dei cani sequestrati (una decina) erano
ciechi, diversi soffrivano di patologie oculari croniche, altri presentavano
lesioni e ferite determinate da morsi al corpo, alle orecchie e al muso. Alcuni
esemplari, i più deboli, erano in condizioni definite molto gravi: non
riuscivano a riscaldarsi in ragione del loro stato di denutrizione protratto
nel tempo, per cui è risultato necessario il loro ricovero presso la Clinica
Veterinaria di Ferrara. Fra di essi anche le “fattrici”, la cui bassa
temperatura corporea non consentiva loro di scaldare i cuccioli.
La consulente, immediatamente dopo i sequestri, si è occupata delle visite di
routine, della cura della patologie trattabili nel canile (malattie dell’
orecchio e casi di dissenteria), nonché della vaccinazioni e della profilassi
antiparassitaria, con il risultato che nelle settimane successive le condizioni
generali dei cani risultava nettamente migliorata, anche grazie alle cure e a
una alimentazione mirata al recupero dallo stato di denutrizione. Significativo
è stato il rilievo della presenza nelle orecchie di diversi individui di
spighe, evidentemente presenti negli organi dei poveri animali almeno dalla
primavera precedente, chiaro indice della inesistenza di visite anche
superficiali sui cani quantomeno per lunghi periodi di tempo.
La dott.ssa Negrini si è soffermata anche sui criteri di valutazione adottati
per stabilire lo stato di nutrizione dei cani, stabilendo, in relazione all’età
e al sesso di ciascun esemplare, se il peso fosse o meno adeguato. La relazione
depositata indica il rilevamento di almeno settantasette cani in stato più o
meno grave di denutrizione, con una significativa annotazione della consulente,
che ha sostenuto di non avere mai incontrato esemplari tanto denutriti nella
sua intera esperienza professionale di medico-veterinario.
Le valutazioni dei cani effettuate mediante sistema adottato, il c.d. Body
Score, ha suscitato discussioni in dibattimento ed è stata oggetto di opinioni
contrastanti. Il dott. Pardini e la dott.ssa Grassi, consulenti della difesa,
hanno sostenuto che i criteri di valutazione adottati da controparte non
potevano considerarsi corretti, che i cani erano magri, non troppo magri, e che
i dati ponderali corrispondevano agli standard tipici della razza. In realtà l’
esame della documentazione video e fotografica acquisita agli atti del
dibattimento rende evidente come tanti esemplari di pointer (e almeno uno anche
di galgo spagnolo) fossero assolutamente denutriti, privi di massa muscolare,
ormai oltre il confine del rachitismo, in chiara difficoltà a muoversi e a
sedersi. Ed è proprio il semplice esame dei documenti che smentisce con
certezza la valutazione espressa dai consulenti tecnici della difesa.
Il dott. Rovesti, veterinario e consulente tecnico di parte civile, si è
occupato delle cure oculistiche dei cani provenienti dagli allevamenti Guberti
qualche settimana dopo i sequestri. La sua attenzione professionale è stata
diretta su ben trentacinque individui, che risultavano affetti da patologie
dell’occhio di diversa gravità: alcuni erano irrimediabilmente ciechi, altri
avevano malattie allo stato iniziale, altri risultavano affetti da patologie
ormai croniche e non recuperabili. In particolare il consulente ha riferito in
ordine alla ricorrenza di casi di cheratocongiuntivite secca, una malattia dell’
occhio che raggiunge il punto di ledere irrimediabilmente la cornea, producendo
cecità, a distanza di mesi o di anni dall’insorgere delle prime e ben
rilevabili avvisaglie. La circostanza che vi fossero tanti esemplari affetti da
tale disturbo non può spiegarsi se non ritenendo che i cani non venissero
sostanzialmente mai esaminati o comunque mai visitati con un minimo di
attenzione.
Il dott. Marchesini, la dott.ssa Monteleone e la dott.ssa Valsecchi,
consulenti del P.M. e delle parti civili, hanno esaminato le problematiche
comportamentali dei cani sequestrati. La rilevanza del tema appare evidente
posto che il cane è un animale che vive in stretta correlazione con l’uomo e,
proprio per questo, anche la più recente normativa secondaria (c.d. circolari
Sirchia e Martini), manifesta l’esigenza fondamentale di una adeguata
integrazione del cane nell’ambito della società. Oltre agli embrionali “diritti
degli animali”, la riflessione involge direttamente il rapporto fra animale e
uomo, nonché la considerazione che un cane che non possieda un profilo
comportamentale equilibrato, che manifesti fobie o dissocializzazioni può
essere pericoloso, soprattutto nei confronti delle fasce umane deboli, quali
bambini, disabili, persone anziane. In sostanza metodi di allevamento non
adeguati, che non tengano primariamente in considerazione l’esigenza di
crescere i cuccioli secondo canoni etologicamente corretti, costringendoli a
comportamenti non equilibrati o non consoni alla loro natura (di animali
domestici) non solo risultano penalmente illeciti, ma possono anche comportare
conseguenze dannose per gli esseri umani che con gli animali si rapportano.
Diviene quindi rilevante valutare se il contesto degli allevamenti Guberti
fosse adeguato a garantire una crescita sociale e psicologica corretta per i
cani, oppure se le metodologie applicate abbiano influito sulla strutturazione
psicologica dell’animale.
Il quadro delineato dal dott. Marchesini è stato preoccupante. Partendo dalle
considerazioni che il cane “non nasce con la naturale inclinazione a
relazionarsi correttamente” e che le condizioni ambientali appaiono decisive
per garantire un corretto imprinting all’animale, il consulente tecnico ha
spiegato che costringere il cane in età evolutiva, soprattutto nelle prime
settimane di vita, a crescere in condizioni difformi dalle regole etologiche di
base, comporta il rischio di compromettere la capacità futura dell’animale di
adattarsi alle situazioni e di rapportarsi adeguatamente all’uomo.
Le condizioni dei canili gestiti dall’imputato sono risultate del tutto
inadatte a gestire la crescita degli esemplari giovani. Ripercorrendo temi
ampiamente emersi nel dibattimento, il consulente ha sottolineato come, per la
totale incuria, mancassero i presupposti strutturali e ambientali di base per
consentire una crescita corretta degli esemplari in età evolutiva.
Tale condizione di totale incuria e inadeguatezza, peraltro, è stata
riconosciuta dal consulente tecnico con riferimento alla complessiva condizione
dei canili, sia per gli animali giovani, che per quelli adulti o anziani, che
non potevano che vivere in uno stato di grave sofferenza.
Gli argomenti del consulente tecnico del P.M. si sono spinti anche a esaminare
l’aura che ha permeato l’intero processo, emergendo da svariate testimonianze,
manifestandosi spesso nei temi dell’accusa e della difesa, ovvero i principi
scientemente seguiti dal Guberti nell’allevamento dei cani, la filosofia stessa
dell’allevatore e il c.d. metodo naturale o della selezione naturale. L’
imputato ha infatti in più sedi (endo ed extra-processuali) sostenuto che il
cane deve essere allevato riportandolo il più possibile alle sue condizioni di
vita precedenti alla convivenza con l’uomo, incrementando la competitività,
lasciando che la natura faccia il suo corso e che gli esemplari più forti
prevalgano sui più deboli. Tali convinzioni, del resto, sono emerse non solo
dalle dichiarazioni dell’imputato, ma anche dalle stesse manifestazioni
attuative della filosofia adottata, compiutamente accertate dalle indagini
della P.G. e correttamente valutate dal consulente del P.M..
Il pensiero, invero facilmente condivisibile, del dott. Marchesini si è
sviluppato sul principio che un animale domestico non può essere allevato
secondo le metodologie di un animale selvatico e, comunque, che i canoni
selettivi applicati dall’imputato all’interno dei suoi canili erano totalmente
lesivi dei principi di comportamento etologicamente corretto del cane, con l’
ulteriore specificazione che all’interno di un recinto non possono trovare
applicazione criteri di selezione naturale, che troverebbero necessaria
applicazione per animali non domestici in natura, atteso che le restrizioni
impediscono necessariamente i comportamenti che sarebbero etologicamente
corretti in condizioni di libertà per animali selvatici. Il punto fondamentale,
peraltro, è, comunque, la strutturale differenza dei principi di correttezza
etologica applicabili ad animali domestici, come i cani o i gatti, rispetto ad
animali non domestici, oltre al corollario dell’aberrante idea di selezionare
naturalmente animali in condizioni di cattività.
Le conseguenze dell’applicazione dei metodi esposti osservate dal consulente
tecnico abbracciano svariate tipologie di problematiche non solo fisiche, ma
anche psicologiche, quali ipersensibilità da privazione sensoriale, fobie
sociali, fobie post-traumatiche, con elevati livelli di reattività degli
animali. Ciò che è emerso in modo deciso è stato un atteggiamento diffusamente
e anomalamente timoroso dei cani nei confronti degli essere umani, che, proprio
per incapacità di relazionarsi correttamente e di comprendere gli stimoli dell’
uomo, sottendeva una potenziale pericolosità di molti degli esemplari
esaminati, per i quali è risultata necessaria una vera e propria attività di
risocializzazione, secondo metodiche corrette. Le manifestazioni di questa
aggressività presente nei cani è stata evidenziata anche con riferimento ai
segni di frequente scontro fisico fra i cani, che presentavano molte cicatrici
da morso, nonché ai documentati casi di sbranamento fra cani e di necrofagia,
dati che non possono stupire in un ambiente in cui gli animali erano costretti
a competere per lo scarso cibo. Non solo. La mancanza di attività di
socializzazione è emersa anche da altri elementi rilevati dal consulente e
indicati in “fenomeni fortemente agonistico competitivi”.
In merito alla presenza dei gatti, il dott. Marchesini ha rilevato come la
gestione degli animali adottata dal dott. Guberti fosse totalmente priva di
qualsiasi attinenza a principi etologici corretti, con l’applicazione di una
metodologia di allevamento che, oltre a deprivare gli esemplari presenti delle
condizioni minime di benessere, ai limiti della sopravvivenza, risultava del
tutto inidoneo a raggiungere il risultato prefissato dall’allevatore. Il
dichiarato intento di ricreare “una sorta di selvaticità, di felinità”, in
particolare, non appariva possibile per la tipologia stessa degli animali,
posto che il gatto domestico europeo deriva non dal felix silvestris europeo,
ma dal felix silevestris libicus, quindi necessita di condizioni ambientali
molto diverse da quelle adottate. Peraltro, ha specificato il consulente
tecnico, l’attuale gatto domestico deriva dal felix silevestris libicus, ma non
è più quell’animale, essendo, appunto, domestico da secoli, quindi totalmente
inadatto alle condizioni di vita di una animale selvatico. Crescere in una
gabbia sovraffollata, al freddo, esposti alle intemperie, insomma, non avrebbe
ricreato alcuna selvatica felinità negli esemplari del Guberti, destinati solo
a soffrire senza alcun ulteriore risultato.
La dott.ssa Monteleone, comportamentista animale, ha riferito delle condizioni
psicologiche dei cani nei giorni immediatamente successivi al sequestro,
rilevando una diffusa condizione di paura degli animali visionati in ragione
della assenza di qualsiasi precedente attività di socializzazione, confermando
sostanzialmente le valutazioni espresse dal dott. Marchesini e sostenendo come
probabile che parte dei problemi siano stati determinati anche da
maltrattamenti fisici subiti dagli esemplari esaminati.
La dott.ssa Valsecchi, ricercatrice presso il Dipartimento di Biologia
Evolutiva e Funzionale dell’università di Parma, ha sottoposto gli esemplari in
sequestro a un test di valutazione comportamentale del cane, del quale ha
esposto premesse, metodologie, finalità e risultati. Le sue conclusioni sono
risultate in linea con le altre esposte in generale dai consulenti del P.M. e
delle parti civili, e in particolare con le valutazioni espresse dal dott.
Marcheselli. L’indagine tecnica ha evidenziato un ridottissimo grado di
socializzazione dei cani, incapaci di rapportarsi all’essere umano con la
minima fiducia, indice inequivoco di criteri di allevamento quantomeno
scorretti. Un dato permanente, quello evidenziato, sul quale non ha minimamente
influito, ha spiegato la consulente, lo stress determinato dal trasferimento in
altra sede, che può avere solo effetti temporanei e comunque ben diversi. L’
annotazione appare, invero, di facile percezione anche per i non “addetti ai
lavori”, posto che appare non seriamente ipotizzabile che le diffuse e profonde
cicatrici psicologiche ravvisate sugli animali possano essere imputabili a un
evento (la cattura e il trasferimento a un centinaio di chilometri)
moderatamente traumatico, certamente del tutto inidoneo a lasciare il cane in
uno stato di stress per un tempo apprezzabile.
Le consulenze tecniche proposte dal P.M. e dalle parti civili hanno dimostrato
tutta la loro solidità e fondatezza nel contraddittorio dibattimentale, nonché
il loro solido ancoraggio alle risultanze istruttorie, anche in relazione agli
argomenti non rilevanti o non convincenti introdotti dalle consulenze tecniche
della difesa. Tali valutazioni hanno reso del tutto inutile procedere all’
espletamento di una perizia etologica, necessaria solo quando dal confronto
delle tesi dell’accusa e della difesa non possa trarsi un orientamento
univocamente convincente.
La relazione proposta dal dott. Parlini Paolo, veterinario consulente tecnico
della difesa, risale all’anno 2007 e trae origine in epoca molto precedente ai
fatti oggetto del presente giudizio, in un procedimento, definito con decreto
di archiviazione, nel quale il dott. Parlini svolgeva le funzioni di consulente
tecnico del P.M.. Nel corso del dibattimento sono emerse non poche perplessità
in ordine alle opposte funzioni svolte dallo stesso consulente nei due diversi
procedimenti, tuttavia, al di là di possibili valutazioni di opportunità, deve
sottolinearsi come l’ordinamento non preveda nessun tipo di incompatibilità,
trattandosi di diverse notizie di reato afferenti a epoche storiche diverse. Né
esistono elementi che possano suggerire un non corretto svolgimento dell’
incarico da parte del dott. Parlini nella precedente indagine, anche
considerato che, al di là dei dati di fatto rilevati nel 2007 (non emersi in
dibattimento), le interpretazioni fornite dal consulente sono state omogenee in
entrambi i procedimenti.
Alla consulenza del dott. Parlini, peraltro, non può essere riconosciuta
fondatezza o rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti in imputazione. In
primo luogo i dati direttamente rilevati dal consulente sono molto precedenti e
riferiti a cani in una condizione diversa da quella evidenziata nel dicembre
2008. Lo stesso dott. Parlini, nel suo esame dibattimentale, ha ammesso che la
situazione strutturale degli allevamenti era analoga a quella da lui rilevata l’
anno precedente, ma ha anche riferito di avere esaminato la documentazione
fotografica, notando come i cani fossero in condizioni diverse, rimanendo
addirittura “scioccato”. In conformità con la linea difensiva, peraltro, il
consulente della difesa ha parlato di “inquinamento” da intromissione di terzi
nell’allevamento, notati in quanto erano presenti sacchi di mangime e coperte
nei box.
Le considerazioni espresse dal consulente appaiono non condivisibili. Non si
comprende, invero, cosa possa suggerire che la presenza di sacchi di mangime
negli allevamenti e di coperte nei box avrebbe compromesso il benessere degli
animali, riducendoli in un diffuso stato di cacchessia. Alcuni valutazioni
proposte dal consulente in ordine alla correttezza dell’alimentazione (da lui
stesso definita “scarti di produzione”), alla validità dei metodi di
allevamento e alla sufficienza delle strutture appaiono assolutamente
destituite di fondamento, poiché non trovano alcuna corrispondenza con gli
effetti, ampiamente dimostrati, che detta alimentazione, detti metodi e dette
strutture hanno prodotto sulla vita dei cani ospitati. È impossibile pensare
che le inesistenti condizioni igieniche degli animali, il loro stato di
denutrizione, le patologie, le ferite anche non recenti, le turbe psichiche
rilevate sugli esemplari esaminati possano essere imputabili a una settimana di
sporadici interventi degli animalisti, che avevano gettato cibo agli animali
affamati. In realtà la “difesa” del consulente tecnico si è rivelata essere di
basso profilo e tesa più a sminuire gli elementi evidenziati dall’accusa, che a
smentirli, con argomentazioni molto deboli, spesso sconfessate da elementi
obiettivi acquisiti al dibattimento. I più evidenti sono proprio quelli
inerenti alla corretta alimentazione, al buono stato di salute degli animali,
al loro equilibrio psichico e alla sufficienza delle strutture. La stessa
circostanza che il trasferimento dei cani abbia richiesto oltre tre giorni, in
quanto molti esemplari non si facevano avvicinare, è la dimostrazione che si
sentivano disturbati dalla presenza dell’uomo (che non fosse Guberti,
considerato il capo branco) e che il livello di socializzazione degli animali
era inesistente.
Il dott. Parlini ha anche sottolineato i brillanti risultati sportivi
conseguiti a livello nazionale e internazione dal Guberti, i cui cani sono
risultati spesso i più forti e veloci. Ebbene, un punto deve essere chiaro.
Seguendo i principi della normativa sulla tutela degli animali non si può
affermare che il fine giustifichi i mezzi, per cui risulta del tutto
irrilevante che sia stato raggiunto un brillante risultato sportivo, se si è
ricorsi a metodologie di allevamento illecite e produttive di gravi sofferenze
o lesioni o comportamenti etologicamente scorretti per gli animali. Sotto il
profilo normativo, infatti, deve escludersi che lo “scopo sportivo” possa
costituire lo stato “di necessità” contemplato quale esimente dall’art. 544 ter
c.p., per le ragioni già sopra esposte.
Paradossalmente, del resto, lo stesso consulente è stato portato ad ammettere
che il suo allevamento di pointer, per strutture e metodologie, era molto
diverso da quello dell’imputato. Ha riferito infatti di avere per anni adottato
un metodo di alimentazione a carne, ma di avere somministrato ai propri cani
solo carne macinata e riso, non cadaveri di polli e conigli morti in
allevamento, per poi passare ai mangimi, senza con ciò causare dissesti
irrecuperabili negli animali.
Nel complesso il profilo tecnico proposto dal consulente è risultato
quantomeno scricchiolante e le domande formulate nel corso dell’esame lo hanno
progressivamente indotto a qualche precisazione e correzione di rotta, fino a
contraddire alcune delle presunte “basi teoriche” della filosofia di
allevamento dell’imputato.
La dott.ssa Grassi, zoonoma consulente della difesa, ha visitato le strutture
del Guberti mesi dopo i fatti. Il suo parere si è totalmente e
incomprensibilmente differenziato da quello di tutti gli altri consulenti, non
avendo notato “particolari” assodati da numerose testimonianze e atti di P.G.,
nonché convenuti anche dall’altro consulente tecnico della difesa. A suo avviso
la struttura di Campiano sarebbe dovute essere “rinfrescata”, ma era
complessivamente “normale”. Non così quella di Osteria, esplicitamente definita
“fatiscente”. La dott.ssa Grassi si è a lungo soffermata sulla validità del
giaciglio a lettiera (costituita di escrementi animali e paglia), spiegandone i
meccanismi di formazione, e dichiarando di avere trovato le lettiere degli
allevamenti in buone condizioni. Le foto in atti e le stesse dichiarazioni rese
dagli altri consulenti (fra cui anche il dott. Parlini) testimoniano che al
momento dell’accesso della P.G. molte delle lettiere erano bagnate e
degradate.
In ordine ai sistemi di alimentazione la consulente ha citato documentazione
scientifica degli inizi del secolo scorso (invero un solo autore), dai quali
emergerebbe la validità dell’alimentazione dei pointer a carne cruda con ossa,
e ha richiamato una recente tendenza di alcuni allevatori di cani di razza
setter a riproporre il metodo. Non è questa la sede per stabilire quale sia la
migliore alimentazione per un cane. Vale solo rilevare come la dott. Grassi non
si sia espressa sulle concrete modalità di alimentazione adottata dal Guberti
(conigli e polli di dubbia provenienza lanciati nel branco), con riferimento
sia alla quantità, che alla qualità (origine e presenza di pelo e penne). Ha
peraltro escluso che un cane in perfette condizioni di nutrizione possa ridursi
in stato cachettico per alcuni episodi di dissenteria e ha negato di avere mai
visto, nella sua esperienza professionale, un canile in condizioni di
fatiscenza quali quelle rilevabili nell’allevamento di Osteria.

Utilizzabilità delle consulenze di parte.
Nel corso del dibattimento e nelle conclusioni dello stesso, la difesa ha
eccepito l’inutilizzabilità delle consulenze tecniche di parte, introdotte
dalle parti civili, nonché contestato la legittimità delle modalità di gestione
degli animali sequestrati.
Nella ricostruzione processuale difensiva la figura dei consulenti tecnici
delle parti civili sarebbe stata impropria, in quanto gli stessi avrebbero
materialmente partecipato, in epoca successiva al sequestro, alla gestione o
alla cura dei cani, con ciò operando illegittimamente, in quanto non incaricati
quali custodi giudiziari o non autorizzati, e svolgendo irritualmente le
proprie funzioni di consulente anche in fase di indagini preliminari,
possibilità non concessa all’imputato, che nella predetta fase non sarebbe
stato posto nelle condizioni di difendersi sotto il profilo delle valutazioni
tecnico-veterinarie-etologiche.
L’eccezione proposta, invero, non appare fondata.
La vicenda processuale in interesse ha trovato origine, come detto, nell’
intervento della Guardia Forestale, del NIRDA e del NOE presso gli allevamenti
di Guberti Giorgio Giacomo il 28-29 dicembre 2008, in esito al quale gli
ufficiali di P.G. intervenuti hanno operato il sequestro preventivo di urgenza
delle aree sulle quali detti allevamenti avevano sede e degli animali in essi
ospitati.
Tale fase, anche per il rilevante numero di animali coinvolti, non è stata
immediatamente gestita in modo rigoroso, essendo stati nominati custodi Bruno
Di Tomasi e Federica Marchetti, che non sono risultati essere i soggetti che
hanno materialmente custodito e accudito i cani (e i gatti). Nelle operazioni
di sequestro, inoltre, sono stati impiegati “volontari”, in parte nominati
ausiliari di P.G., in parte con poteri derivanti da delega dei custodi
giudiziari (Casali Lilia), in altra parte privi di specifica qualifica
processuale.
Non va peraltro dimenticato che i “beni” oggetto di sequestro non erano meri
oggetti, bensì animali, che, all’imposizione del vincolo, richiedevano una
gestione appropriata e cure, delle quali erano responsabili i custodi
giudiziari, chiamati a fornire agli animali tutti gli apporti professionali
necessari alla loro sopravvivenza e al loro benessere. Se i cani fossero stati
gestiti diversamente e volontari, veterinari e comportamentalisti non fossero
stati investiti delle loro problematiche, i custodi giudiziari sarebbero stati
chiamati a rispondere del deterioramento o della distruzione dei “beni in
sequestro”.
Sotto il profilo strettamente tecnico, non c’è dubbio che nelle prime fasi del
procedimento siano rilevabili irregolarità procedurali, poi risolte dall’
intervento del P.M., che ha modificato la nomina dei custodi e ha regolamentato
la gestione degli animali presso il canile di Occhiobello.
Sul punto, peraltro, vale rilevare come non tutte le irregolarità relative ad
atti del procedimento producano nullità o inutilizzabilità, essendo quella
delle invalidità una categoria di vizi tipica e nominata, non analogicamente
estensibile a fattispecie non espressamente previste come tali dall’
ordinamento.
Nel caso in esame nessuna delle “irregolarità” dedotte dalla difesa ha dato
luogo a ipotesi codificate di nullità o di inutilizzabilità, né si sono
concretamente evidenziate lesioni del diritto di difesa.
Con specifico riferimento alle consulenze tecniche della parte civile, rileva
il Giudice come la circostanza che taluno dei consulenti si sia
professionalmente occupato dei cani in costanza di sequestro non comporta
alcuna irregolarità nello sviluppo processuale, non essendo previsto da alcuna
disposizione di legge che possano svolgere funzioni di consulente di parte solo
tecnici che non abbiano mai avuto nulla a che fare nel corso delle indagini con
persone offese ovvero soggetti danneggiati ovvero con “beni” oggetto del
giudizio. A ben vedere, peraltro, l’esperienza giudiziaria evidenzia dati di
segno opposto, considerate le più che comuni consulenze tecniche di parte
effettuate da medici curanti di persone offese da reati contro la persona.
Ciò che va sottolineato nel caso di specie è un dato dirimente: non essendo
rilevabili incompatibilità fra le funzioni di etologo o medico veterinario
curante degli animali in sequestro e consulente tecnico della parte civile,
nessuna irregolarità può essere dedotta nell’esecuzione del mandato dei
consulenti tecnici e nel loro approdo giudiziale.
Va inoltre sottolineato come i consulenti tecnici delle parti civili abbiano
assunto tale qualità solo in fase dibattimentale, essendo stati ritualmente
indicati nella lista dei testimoni delle parti interessate nei termini previsti
dall’ordinamento processuale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa in modo
conforme a quanto sopra dedotto, affermando che risulta essere assolutamente
rituale la ammissione del consulente tecnico nominato dalla parte civile, sia
pur solo per il dibattimento, così come l’acquisizione, all’esito dell’esame
del detto consulente, della relazione di consulenza tecnica dallo stesso
effettuata, essendo addirittura del tutto irrilevante che la stessa potesse
essere stata redatta prima della nomina a consulente. L’art. 501 c.p.p., al
comma 1°, riconosce al consulente tecnico, di cui la parte abbia chiesto l’
ammissione, la sostanziale qualità di testimone. Ne consegue che non può essere
poi negata al giudice, che abbia disposto tale ammissione, la possibilità di
desumere elementi di prova dalle dichiarazioni e dai chiarimenti del detto
consulente, senza l’obbligo di disporre apposita perizia, qualora la stessa
risulti non necessaria alla luce di tutti gli elementi acquisiti (compresi gli
elementi forniti dal consulente tecnico, se privi di incertezze,
scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti).
Analogamente risulta rituale l’acquisizione da parte del giudice della
relazione scritta redatta dal detto consulente, non sussistendo alcuna norma
che ne faccia espresso divieto e rispondendo per contro tale acquisizione alla
necessità per l’organo giudicante di avere piena conoscenza del materiale su
cui dovrà poi fondare la propria decisione. D’altronde l’art. 501 c.p.p., al
comma 2°, consente l’acquisizione d’ufficio della relazione redatta dal
consulente tecnico, all’esito dell’esame del detto consulente, anche se
effettuata precedentemente e non in presenza del difensore. Nè alcun elemento
in ordine alla inutilizzabilità della consulenza potrebbe trarsi dalla
circostanza che la documentazione esaminata dal consulente non era stata
inserita materialmente negli atti processuali, atteso che in realtà non quella
documentazione costituisce “prova” nel giudizio, bensì la relazione redatta
dallo stesso sulla base di tale documentazione, relazione, per come detto,
ritualmente acquisita e indubbiamente utilizzabile.
Peraltro una delle consulenze tecniche introdotte in dibattimento dall’
imputato risulta avere le stesse caratteristiche formali di quelle contestate
dalla difesa. Il dott. Parlini, medico veterinario ed esperto di cani pointer,
ha svolto in un precedente procedimento funzioni di consulente tecnico del P.M.
e, in questo caso per la parte avversa, ha compiuto il suo incarico utilizzando
conoscenze e materiali non introdotti in dibattimento se non tramite la sua
escussione e il suo elaborato tecnico. Anche per lui valgono le stesse
considerazioni formulate per i consulenti tecnici di parte civile, laddove la
sua rituale indicazione nella lista dei testimoni e la sua escussione nel
contraddittorio dibattimentale non possono che condurre a un giudizio di
correttezza della prova espletata.
Invero l’ordinamento non pone restrizioni alla introduzione di consulenze
tecniche di parte nel procedimento penale, fin dalle indagini preliminari. L’
unica eccezione, che, seguendo una ratio legis ben comprensibile, impone l’
instaurazione di un contraddittorio, è rappresentata dagli accertamenti tecnici
irripetibili disposti dal P.M. nel corso dell’indagine. In tutti gli altri casi
la parti hanno la facoltà di far valere proprie valutazioni tecniche e proprie
deduzioni nelle forme delle memorie istruttorie e delle consulenze tecniche di
parte.
Nel caso in esame, peraltro, le prerogative della difesa non risultano in
alcun modo essere state compresse o violate, considerato che, come risulta agli
atti, Guberti ha chiesto e ottenuto di poter esaminare i propri cani qualche
settimana dopo il sequestro e in quella sede ben avrebbe potuto presentarsi con
il difensore e/o un consulente tecnico, per verificare le condizioni degli
animali e controdedurre a eventuali contestazioni accusatorie.

L’interrogatorio di Guberti.
La accorata difesa dei propri metodi sostenuta da Guberti Giorgio Giacomo ha
in parte ricalcato le tematiche affrontate dai propri consulenti tecnici, in
parte sostenuto tesi obiettivamente insostenibili, in altra parte ha affermato
circostanze smentite dagli elementi obiettivi emersi in dibattimento.
L’imputato ha sorvolato sugli aspetti più problematici della propria filosofia
di allevamento, sostenendo la validità dei propri metodi in relazione,
specificamente, all’alloggiamento dei cani in cucce dotate di lettiere, alla
necessità che gli stessi si muovessero sulla terra e non su piattaforme rigide
di cemento, nonché all’importanza dell’alimentazione a carne e non a mangime.
Come già evidenziato, peraltro, tali elementi appaiono ben poco rilevanti ai
fini della valutazione della sussistenza dei fatti contestati in accusa,
considerato che ben diverso è sostenere l’idoneità delle lettiere rispetto all’
accertato mantenere i cani in strutture disastrate, in box insufficienti e
talvolta bagnati, così come un conto è sostenere la validità dello sgambare su
terra, rispetto al negare al cane un riparo all’asciutto e al riparo dalle
intemperie. La tematica del cibo appare ancora più evidente: il processo non ha
richiesto una presa di posizione sulle diverse modalità di alimentazione degli
animali, ma è stato chiamato a sindacare se pochi conigli e capi di pollame di
origine sconosciuta e verosimilmente morti per cause ignote e non abbattuti,
lanciati nel branco dei cani con tanto di pellicce e penne potessero costituire
una sufficiente alimentazione per i cani ospitati. E il giudizio, per le
ragioni espresse dai consulenti del P.M. e della difesa, nonché dai testimoni
qualificati escussi in dibattimento, non può che essere totalmente negativo.
È apparsa interessante, peraltro, la parte dell’esame dell’imputato relativa
ai rapporti fra i cani, nella quale il Guberti è stato spinto ad ammettere l’
effettiva ricorrenza dei casi di sbranamento. La circostanza, peraltro
ampiamente dimostrata in atti da diverse fonti di prova, è stata oggetto di un
tentativo di giustificazione da parte del prevenuto, che ha attribuito la
responsabilità dell’aggressività degli animali a una loro naturale tendenza e
all’indebita intromissione degli animalisti, che, nei giorni immediatamente
precedenti all’intervento degli organi di P.G., avevano gettato cibo agli
animali, di tipo diverso da quello che gli stessi erano abituati a consumare.
Invero neppure i consulenti tecnici della difesa hanno sostenuto che il cane
di razza pointer ha una naturale aggressività nei confronti dei propri simili.
L’affermazione, per quanto è dato sapere, non ha alcun fondamento scientifico e
risulta anzi totalmente smentita dall’esperienza comune, che trova al contrario
aderenza alle tesi prospettate dai consulenti tecnici del P.M. e delle parti
civili. Inoltre casi di sbranamento sono stati documentati anche con
riferimento ai mesi precedenti all’intervento della P.G. negli allevamenti,
quando nessuno aveva rilevato la presenza di estranei nei paraggi.
Quanto all’intervento degli animalisti nella vicenda, questione che ha
permeato l’intero dibattimento ed è stata abbondantemente affrontata dall’
imputato, va rilevato come debba logicamente escludersi che gli aderenti alle
associazioni a tutela degli animali e i volontari “sciolti”, che si sono
avvicendati sui confini degli allevamenti nei giorni precedenti al sequestro,
possano avere lanciato cibo agli animali per ragioni diverse dal tentativo di
sfamare cani che erano in condizioni, evidenti anche a un profano, di elevata
denutrizione. Dagli atti del procedimento non sono emerse condotte di terzi
passibili di costituire reati perseguibili d’ufficio, ma solo sforzi, non
coordinati, a volte disordinati o condotti con modalità discutibili, diretti a
risolvere un problema chiaramente rilevabile da chiunque e particolarmente
sentito da chi possiede un più spiccata sensibilità nei confronti delle
esigenze degli animali. I cani erano cachettici alla fine di dicembre e deve
escludersi che le loro condizioni fossero diverse una settimana prima, fermo
restando che la cachessia è stata solo uno dei numerosi problemi evidenziati
dalle indagini, tutti idonei a essere valutati ai fini del giudizio sulla
sussistenza dei reati contestati.
Le restanti affermazioni rese dall’imputato sulla buona tenuta sanitaria dei
cani, sulla loro corretta alimentazione, sulla efficace gestione delle
strutture, sulla idonea socializzazione, nonché sulla validità delle condizioni
di vita dei gatti sono state integralmente smentite dall’intera istruttoria
dibattimentale. Così come infondate si sono rivelate le sue teorie sulle
modalità di allevamento dei pointer.
Un punto, peraltro difficilmente smentibile, sul quale l’imputato è stato
assolutamente e obiettivamente sincero è stato quello della totale assenza di
qualsiasi struttura o impianto di smaltimento per i rifiuti degli allevamenti.
La particolarità delle dichiarazioni ammissive rese dal Guberti risiede nella
giustificazione delle proprie condotte omissive, tenute in quanto asseritamente
più corrette di quelle imposte dalla legge.
Invero può legittimamente dubitarsi che le condotte dell’imputato siano state
improntate a totale buona fede, seppur piegata da distorti principi, come
sostenuto dalla difesa in giudizio. La sua consapevolezza della illegittimità
dei suoi metodi, infatti, è emersa dalle stesse parole di Guberti, che nel
corso del proprio interrogatorio, ha indicato come “errore” l’avere istituito
gli allevamenti in siti visibili da terzi.

Valutazioni delle risultanze dibattimentali: la sussistenza di tutti i reati
contestati a Guberti Giorgio Giacomo.
La disamina delle fonti di prova, in relazione ai reati contestati, ha
dimostrato compiutamente che l’imputato deteneva i cani e i gatti rinvenuti
dalla P.G. nei due allevamenti di Campiano e Osteria in condizioni
correttamente definite in giudizio come “indecorose”, con grave sofferenza
degli animali ospitati. In particolare le strutture erano fatiscenti e
pericolose, le zone deputate alla circolazione dei cani erano piene di lamiere
taglienti, di ferri, di pietre e pezzi di mattoni, di ossa e di carcasse di
animali putrescenti, di rifiuti, di escrementi. Proprio gli escrementi dei
cani, sparsi ovunque e mai rimossi, in assenza di qualsiasi sistema di raccolta
e smaltimento, appaiono l’elemento più significativo dello stato di totale e
generalizzata incuria degli allevamenti. L’immagine dei canili che si trae dall’
esame dei documenti video e fotografici in atti, nonché dalle testimonianze
assunte in dibattimento appare molto più afferente a una discarica, che a un
luogo deputato dalla crescita degli animali. In quell’ambiente i cani erano
assembrati in spazi troppo esigui, i ricoveri erano insufficienti per ospitare
tutti gli esemplari presenti, molti di loro non disponevano neppure di una zona
coperta e asciutta, le cagne con i cuccioli erano collocate in box inadeguati,
una di loro era nel branco, nonostante avesse appena subito un intervento di
cesareo, i maschi e le femmine non erano correttamente separati.
Non a caso, è stato correttamente sottolineato in giudizio, la normativa
regionale fissata dalla legge 5/2005 appariva ampiamente violata, in
allevamenti che nessuna autorità amministrativa aveva mai autorizzato.
Le conseguenze di queste condizioni di vita, certamente contrarie alla natura
di cani, i pointer, adibiti principalmente alla caccia, ma domestici e molto
vicini alla vita dell’uomo, sono certamente rappresentative di gravi sofferenze
della maggior parte degli animali detenuti dal Guberti: malattie parassitarie
molto diffuse, numerose patologie oculari e dell’apparato uditivo molto
dolorose e determinate da macroscopiche negligenze dell’imputato, leptispirosi,
lesmaniosi, cachessia da denutrizione, ipotermie, disturbi comportamentali
diffusi.
A fronte delle patologie riscontrate, peraltro, i canili non disponevano né di
un’infermeria, né di una dotazione di prodotti medicinali veterinari in grado
di affrontare le problematiche di salute degli animali. I pochi farmaci trovati
nella disponibilità del Guberti sono risultati scaduti o totalmente inadeguati
per il trattamento di cani e di gatti.
Il quadro complessivo, invero, ricorda un allevamento di cani e di gatti solo
per la presenza degli animali, per nulla altro, risultando violate anche le più
elementari regole deputate al benessere degli animali.
In tali rappresentate circostanze appare evidente la ricorrenza di tutti gli
elementi tipici della contravvenzione prevista dall’art. 727 comma 2° c.p.,
soggettivamente riferibile in parte anche alla circostanza che il Guberti
gestiva i propri canili sostanzialmente da solo.
Se in gran parte la situazione rappresentata è stata determinata da
inadeguatezza strutturali e da insufficienza dei mezzi personali e patrimoniali
approntati dal Guberti per fare fronte alle esigenze degli allevamenti, in
altra parte certamente le condizioni dei cani erano conseguenza di condotte
volontariamente poste in essere dall’imputato per scopi, che devono essere
giudicati quantomeno non giuridicamente apprezzabili.
Oltre alle generali disastrose condizioni dei canili, infatti, il giudizio è
stato chiamato a esaminare il c.d. metodo Guberti, ovvero specifiche modalità
di allevamento, attuate dall’allevatore all’asserito scopo di selezionare la
razza pointer e trarre individui più forti e più veloci. Proprio tali condotte
hanno ispirato l’accusa nella contestazione del delitto di maltrattamento di
animali.
In sostanza Guberti Giorgio Giacomo, come emerso dal dibattimento, come
ampiamente pubblicizzato in passato dallo stesso imputato e come già sopra
esaminato, da anni sostiene il c.d. metodo naturale, in base al quale i cani
dovrebbero essere allevati “secondo natura”, con intromissione minima dell’uomo
(lo stesso imputato si è definito il “capobranco”), ritorno a sistemi di
alimentazione a carne e predisposizione di cucce a lettiera, secondo quanto
sempre avvenuto ai cani prima della loro collocazione in cattività. Le
risultanze dibattimentali, peraltro, hanno rivelato che il metodo andava oltre
l’espressamente dichiarato, giungendo a imporre ai cani la competizione per il
cibo, negando loro la possibilità di separarsi dal gruppo quando soccombenti,
lasciandoli esposti alle intemperie, al freddo e senza cure per testarne la
resistenza. Tali criteri di allevamento produrrebbero una genealogia di
individui geneticamente più forti, veloci e avrebbero portato il prevenuto a
brillanti risultati sportivi internazionali, soprattutto nelle corse dei cani.
Il procedimento, quindi, è divenuto anche un processo al metodo Guberti, alle
sue modalità di allevamento dei cani e alle conseguenze dei criteri adottati.
Deve ribadirsi come, di principio, il fine non giustifichi sempre e comunque i
mezzi, e certamente non li giustifichi quando la condotta non sia necessitata,
non essendo indispensabile per tutelare un altro interesse rilevante per l’
ordinamento, ovvero quando esistano diverse condotte ugualmente o più
efficacemente idonee a garantire l’interesse in conflitto.
Sul primo punto, che sarebbe ampiamente sufficiente ai fini di interesse, vale
evidenziare come la selezione delle razze animali non risulti essere un bene
giuridico tutelato dall’ordinamento, per cui non possono essere ritenute lecite
(necessitate) le condotte che violino i disposti degli artt. 544 ter o 727 c.p.
sventolando la bandiera “darwiniana”.
Inoltre non vi è alcuna evidenza scientifica o parascientifica seria, che
dimostri la validità del “metodo” adottato da Guberti. Nulla dimostra che,
allevando i cani secondo i barbari criteri adottati dall’imputato, si crei una
genealogia di cani più forti e veloci.
In materia vale richiamare e ribadire la giurisprudenza della Suprema Corte in
materia di “collari antiabbaio”, secondo la quale costituisce “incrudelimento
senza necessità” nei confronti di animali ogni comportamento produttivo nell’
animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile
esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente
apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l’art. 54
c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione in tutti i casi in cui si
versi soltanto in tema di “convenienza e opportunità”. Il principio, fissato
dalla Corte in ordine all’esigenza di reprimere “comportamenti eventualmente
molesti dell’animale”, vale ancor più nel caso in esame, in quanto il risultato
asseritamente perseguito potrebbe essere adeguatamente raggiunto anche
adottando metodologie etologicamente corrette e quindi non foriere di
sofferenze, lesioni e morte per gli animali, ma soprattutto perché, si
ribadisce, il risultato perseguito non è riconosciuto quale interesse tutelato
dall’ordinamento.
Nel caso in esame, quindi, il fine ricercato dal Guberti non giustifica mezzi
che provochino sugli animali sofferenze ovvero provochino lesioni o
costituiscano sevizie o ancora costringano gli animali a comportamenti, fatiche
o lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.
L’istruzione dibattimentale ha ampiamente dimostrato che i metodi di
allevamento di Guberti, volontari e anzi addirittura finalizzati, non possano
essere definiti tecnicamente necessitati e abbiano provocato sui cani lesioni,
fino alla morte, costringendoli inoltre a tenere comportamenti insopportabili
per le loro caratteristiche etologiche.
Come più volte sottolineato dai consulenti del P.M. e delle parti civili,
nonché deducibile dalle risultanze della perizia effettuata in incidente
probatorio, ma anche come facilmente comprensibile da chi abbia un minimo di
dimestichezza con gli animali domestici, il costringere i cani a competere per
il cibo, lanciando loro conigli o polli morti in quantità insufficiente per
tutti, ha certamente raggiunto l’effetto voluto dall’allevatore, ovvero quello
della sopravvivenza del più forte nei confronti del più debole, ma ha
strutturalmente comportato l’indebolimento e la malattia degli individui meno
dotati (che proprio in nome della selezione non venivano curati) e l’insorgenza
di manifestazioni di aggressività del tutto estranee agli ordinari
comportamenti dei pointer, con punte (statisticamente rilevanti) di sbranamenti
di cani più forti nei confronti di altri cani più deboli.
Invero è molto difficile pensare che i metodi di allevamento dell’imputato
potessero effettivamente riportare i cani (che da secoli sono domestici e
vivono a stretto contatto con l’uomo) a condizioni psico-fisiche antiche,
ordinarie quando gli stessi non vivevano ancora in cattività. Soprattutto è
molto difficile pensare che tale risultato si possa ottenere mantenendo gli
animali rinchiusi in un recinto, quindi in condizioni totalmente difformi da
quelle in cui il cane si troverebbe dovendo vivere libero “in natura”.
Al contrario, come chiarito anche dal dott. Marchesini, in natura le dinamiche
di gruppo dei cani (e ancor più del pointer, che non è un animale da branco)
sarebbero state totalmente diverse, atteso che l’individuo più debole, non
costretto a convivere con gli altri, non verrebbe sbranato, ma si
allontanerebbe dal gruppo, procurandosi autonomamente del cibo ovvero fondando,
a sua volta, un nuovo branco.
Analogamente altre condotte volontarie dell’imputato e dirette allo stesso
scopo sono risultate illecite: non curarli, lasciarli al freddo, nel fango,
nell’acqua, nei propri escrementi, esposti alle intemperie, per lasciare il
futuro a chi sopravvive, sono tutte condotte pacificamente contrarie alle
caratteristiche etologiche dei cani che sono, per antonomasia, animali
domestici, quelli che, più di altri, hanno contatti diretti con l’uomo e
condividono con lui tutta la loro esistenza, con tutto un patrimonio di
esperienze, sofferenze, emozioni.
L’effetto della “filosofia” di allevamento di Guberti è risultata evidente:
denutrizione di molti degli esemplari presenti nei canili, fenomeni di
sbranamento nel branco, disturbi comportamentali, lesioni agli arti, malattie
banali non curate e produttive di sofferenze nei cani (fra esse le più
significative sono risultate essere le otiti, le cheratiti secche, le
lesmaniosi e le infezioni da leptospira).
Il problema degli allevamenti di Guberti, in sintesi, è stato costituito non
soltanto da una generalizzata incuria nella gestione delle strutture e degli
animali, ma anche da una specifica volontà, non necessitata, di costringere i
cani a condizioni di vita estreme per selezionare la razza, con totale
accettazione di tutti gli “effetti collaterali” illeciti, che la strategia ha
comportato. E di ciò Guberti era pienamente consapevole e, anzi, lo riteneva
normale, corretto, efficace.
Per questo deve ritenersi che le condotte tenute dall’imputato nel “rispetto”
della sua filosofia di allevamento abbiano perfezionato il delitto di
maltrattamento di animali nei confronti di tutti o quasi tutti i cani presenti
nei suoi canili.
Né appare rilevante osservare che i suoi cani gli erano “affezionati”, ovvero
che lo riconoscevano come “capobranco”. Sul punto vale ricordare come anche gli
umani conoscano manifestazioni psicologiche di questo genere (si pensi alla c.
d. sindrome di Stoccolma, ovvero all’attaccamento emotivo di figli nei
confronti di genitori anche quando responsabili di gravi e violenti maltrattati
ai loro danni) e come l’animale domestico, ormai strutturalmente del tutto
dipendente dall’uomo, non sia assolutamente in grado di distinguere il bene dal
male, il corretto dallo scorretto e quindi di attribuire all’uomo le
responsabilità sue proprie.
Ai fini che interessano, va ribadito come i parametri di valutazione non
possano che fare riferimento ai disposti normativi che presidiano la materia,
in base ai quali deve affermarsi che Guberti Giorgio Giacomo ha tenuto condotte
illecite accettando che sui suoi cani si producessero lesioni anche molto
gravi, fino alla morte, e ha applicato metodi che hanno costretto gli animali a
tenere comportamenti del tutto insopportabili per le loro caratteristiche
etologiche, così concretando il delitto di cui all’art. 544 ter c.p..
A questo quadro d’insieme conducono, unanimemente, tutte le prove acquisite al
dibattimento, con sole parziali eccezioni di alcuni profili rilevati dai
consulenti della difesa, che, tuttavia, appaiono totalmente insufficienti a
scalfire la consistenza delle tesi accusatorie.

Inapplicabilità della previsione dell’art. 19 ter disp.att.c.p.
Nel corso della discussione la difesa ha eccepito la ricorrenza della
“scriminante speciale” prevista dall’art. 19 ter disp.att.c.p., secondo la
quale “le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II del codice penale
non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di
pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di
sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini
zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le
disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II del codice penale non si
applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla
regione competente”.
La norma, invero, costituisce la specifica codificazione in materia di un
principio immanente nell’ordinamento ed è diretta a dirimere un conflitto
teorico all’interno della legislazione in materia di animali. In particolare l’
art. 19 ter considera l’eventualità che talune condotte, che potrebbero
costituire reato, siano consentite e regolamentate da leggi speciali ed enuncia
un principio, come detto, già presente nella logica dell’ordinamento giuridico,
ovvero la non punibilità penale di comportamenti consentiti da altre e diverse
disposizioni legislative, secondo un criterio di coerenza complessiva dell’
apparato normativo. A ben vedere, peraltro, la previsione non costituisce altro
se non la cristallizzazione del principio di specialità, applicato in materia
di gestione di animali, secondo il quale la legge speciale (rappresentata
appunto dalla legislazione speciale) prevale sulla legge generale (norme del
codice penale a tutela degli animali).
La portata teorica dell’art. 19 ter, quindi, non appare rivoluzionaria, se non
per la sua accezione “contraria” rispetto a quella denunciata dalla difesa,
posto che la norma limita l’eventuale applicabilità della causa di esclusione
della colpevolezza ai soli delitti previsti da titolo IX bis del libro II del
codice penale, lasciando impregiudicato il concorso nei confronti di altri
reati previsti dal codice penale ovvero da altre leggi speciali. In linea
meramente teorica, quindi, per quanto di interesse nel presente procedimento,
la scriminante potrebbe trovare applicazione al solo reato di cui all’art. 544
bis c.p. e non alle contestate contravvenzioni di cui all’art. 727 contestati
in rubrica. A tali conclusioni è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione,
la quale, in una pronuncia cardine dell’interpretazione della norma, ha
affermato che il reato contravvenzionale di abbandono di animali, come
modificato dalla legge n° 189 del 20 luglio 2004, concorre con i reati
contravvenzionali previsti dall’art. 30 della legge n° 157 dell’11 febbraio
1992, posto che il rapporto di specialità, a norma dell’art. 19 ter disp. att.
cod. pen., sussiste unicamente tra i delitti contro il sentimento per gli
animali, introdotti dalla Legge n. 189 del 2004, e le leggi speciali in materia
di animali, esulando dalla disposizione le altre fattispecie di reato previste
dall’ordinamento.
Come anticipato, pearltro, nel caso in esame alla teorica applicabilità non
corrisponde una pratica corrispondenza fra fattispecie concreta e condotta
teorica scriminata.
A ben vedere l’art. 19 ter non afferma che si possono maltrattare gli animali
quando si gestisce un allevamento (così come quando si caccia, si pesca, si
effettuano operazioni di trasporto, ecc...). La disposizione afferma un
principio diverso, ovvero che non può costituire reato di maltrattamento di
animali un’attività condotta e gestita da un allevatore nel rispetto delle
regole che sovrintendono all’esercizio di attività di allevamento di animali,
nel rispetto del principio di non contraddizione dell’ordinamento.
La disposizione, in definitiva, non intende sottrarre alla tutela ordinaria
gli animali inseriti in allevamenti, o soggetti, a diverso titolo, alla caccia
o alla pesca, ovvero utilizzati a scopo di ricerca scientifica, ma precisa
semplicemente due punti, ovvero che il rispetto delle norme speciali nella
materie indicate esclude la configurabilità dei reati di cui al titolo IX bis
del libro II del codice penale, ma anche che, pur rispettandosi le specifiche
norme, qualora le modalità concretamente adottate non siano idonee a garantire
agli animali condizioni di vita compatibili con la loro natura e comunque
ridurre per quanto possibile la loro sofferenza, l’agente può essere comunque
chiamato a rispondere non solo del reato di cui all’art. 727 comma 2° c.p., ma
anche di quello indicato dall’art. 544 ter c.p.. In sostanza di principio le
condotte tenute nel rigoroso rispetto della normativa sugli allevamenti dono
ritenersi scriminate, se detto rispetto abbia ridotto al minimo il sacrificio e
le sofferenze degli animali allevati.
Il caso in esame appare peraltro, in concreto, ben diverso e a tale proposito
è sufficiente richiamare le considerazioni già esposte in ordine all’assoluta e
totale violazione di tutte le disposizioni contenute nella Legge Regionale dell’
Emilia Romagna n° 5 del 2006, l’estraneità da qualsiasi principio di corretta
gestione applicabile a un allevamento, dati in base ai quali quelli gestiti dal
Guberti non potevano essere considerati allevamenti (e non erano infatti come
tali autorizzati). La sistematica e reiterata violazione di tutte le più
elementari norme igieniche, nonché delle regole di gestione dei canili, di
predisposizione di idonee strutture, di smaltimento dei rifiuti rappresenta
pienamente una situazione in cui certamente non può trovare applicazione la
scriminante evocata dalla difesa.

Il trattamento sanzionatorio e la destinazione degli animali in sequestro.
Ritiene il Giudice che a Guberti Giorgio Giacomo possano essere concesse le
circostanze attenuanti generiche, considerato l’avanzato stato di età
(ottantadue anni), raggiunto in stato di totale incensuratezza., con giudizio
di equivalenza rispetto all’aggravante contestata al capo b) della rubrica.
I reati contestati devono inoltre essere riuniti sotto il vincolo della
continuazione, essendo chiaramente conseguenza di un unico disegno criminoso,
in quanto tutti identicamente finalizzati e cronologicamente sostanzialmente
contestuali. Sul punto vale rilevare come, relativamente ai reati nei confronti
degli animali, le condotte illecite dell’imputato si siano rivolte nei
confronti di tutti gli esemplari detenuti e come siano apparsi più gravi quelli
che hanno effettivamente prodotto serie conseguenze dannose sugli stessi, dalle
patologie croniche o non più curabili, fino alla morte per malattia o per
sbranamento. Gli animali trascurati o maltrattati e sopravvissuti hanno subito
in larga parte conseguenze che hanno richiesto riadattamento e rieducazione (di
cui si sono occupati principalmente Animal Liberation e un gruppo di
volontari). A distanza di oltre due anni dai fatti qualche decina di esemplari
è ancora ospitata presso la pensione Bau Bau Micio Micio di Occhiobello e non
ha ancora raggiunto un livello di risocializzazione che consenta l’affidamento
a famiglie. Il trattamento sanzionatorio non può non considerare, quindi, l’
effettivo disvalore penale di ogni singola violazione della normativa penale,
con un aumento per effetto della continuazione, che, partendo dalla pena base
per il più grave reato di maltrattamento di animali, tenga conto dell’elevato
numero degli esemplari vittima dei reati (circa duecentocinquanta) e raggiunga
quindi il livello massimo del triplo, previsto dall’art. 81 c.p..
Tutto ciò considerato e valutati i principi espressi dall’art. 133 c.p., il
Tribunale stima equo irrogare a Guberti Giorgio Giacomo la pena di un anno e
sei mesi di reclusione (pena base sei mesi di reclusione, aumentata per la
continuazione).
L’imputato deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese processuali
e, non sussistendo ragioni di compensazione, di quelle relative alla
costituzione della parti civili, da liquidarsi come in dispositivo.
Atteso che il Guberti ha commesso i fatti nella sua qualità di allevatore,
deve farsi applicazione della pena accessoria della sospensione dall’attività
di allevamento degli animali, di cui all’art. 544 sexies c.p., che si stima
equo per il periodo di tre anni.
In ragione della ritenuta penale responsabilità, Guberti Giorgio deve essere
condannato altresì al risarcimento dei danni in favore delle parti civili
costituite, “Lega per l’abolizione della caccia”, “Lega nazionale per la difesa
del cane”, “Lega Anti Vivisezione L.A.V.” ONLUS, Associazione “La zampa e la
mano”, “Mondo cane S.O.S. cuccioli” ONLUS, “Lega nazionale per la difesa del
cane” – Sezione di Forlì, Associazione “LE.A.L.” Lega Antivivisezionista,
Associazione “Vita da cani”, “A.N.P.A.N.A. Associazione nazionale protezione
animali natura ed ambiente”, Associazione “Chiliamacisegua”, “Centro soccorso
animali Modena” ONLUS, Associazione “Animal Liberation” ONLUS e Associazione “L’
occhio verde”, da liquidarsi nella competente sede civile, nonché lo stesso in
favore delle predette parti civili al pagamento di una provvisionale di 3.000 €
ciascuna, equitativamente considerato pregiudizio già certamente provato in
esito al giudizio.
Ai sensi degli articoli 240 comma 2° n° 2 e 544 sexies c.p. deve essere
disposta la confisca dei cani e dei gatti in sequestro, in quanto obbligatoria.
In ordine alla loro sorte, deve sottolinearsi come l’art. 19 quater disp. att.
c.p. stabilisca che gli animali oggetto di confisca e sequestro siano affidati
a enti o associazioni che ne facciano richiesta. Orbene tale norma consente di
ritenere legittimo l’affidamento provvisorio degli animali a enti e privati,
effettuato nel corso del processo nell’attesa dell’individuazione dei soggetti
affidatari in via definitiva in esito al giudizio e suggerisce l’opportunità
che, attesa la disponibilità manifestata dagli affidatari direttamente o a
mezzo di associazioni di tutela degli animali, i cani e i gatti confiscati
vengano assegnati alle persone fisiche e giuridiche che li hanno attualmente in
custodia. Tale esito appare conforme a una interpretazione della norma che
consideri anche la ratio che l’ha ispirata, volta al rispetto dell’affettività
dell’uomo e di quella degli animali confiscati.
Ritenuto che, per la personalità dell’imputato, come emersa dagli atti del
processo, lo stesso si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati, nulla
ostandovi, deve concedersi a Guberti Giorgio Giacomo il beneficio della
sospensione condizionale della pena. La concessione appare possibile
soprattutto in considerazione dell’intento, manifestato dal prevenuto nel corso
del proprio interrogatorio, di non intraprendere più l’attività di allevatore,
in ragione dell’età e di fattori oggettivamente impeditivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli articoli di legge in epigrafe, 62 bis, 69, 81 c.p.,
533 e 535 c.p.p., dichiara Guberti Giorgio Giacomo colpevole dei reati
ascrittigli in rubrica e, concessegli le circostanze attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante contestata al capo b) della rubrica, riuniti detti
reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto
contestato sub b), lo condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione,
oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 538 ss. c.p.p., condanna Guberti Giorgio Giacomo al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, “Lega per l’
abolizione della caccia”, “Lega nazionale per la difesa del cane”, “Lega Anti
Vivisezione L.A.V.” ONLUS, Associazione “La zampa e la mano”, “Mondo cane S.O.
S. cuccioli” ONLUS, “Lega nazionale per la difesa del cane” – Sezione di Forlì,
Associazione “LE.A.L.” Lega Antivivisezionista, Associazione “Vita da cani”, “A.
N.P.A.N.A. Associazione nazionale protezione animali natura ed ambiente”,
Associazione “Chiliamacisegua”, “Centro soccorso animali Modena” ONLUS,
Associazione “Animal Liberation” ONLUS e Associazione “L’occhio verde”, da
liquidarsi nella competente sede civile, nonché lo stesso in favore delle
predette parti civili al pagamento di una provvisionale di 3.000 € ciascuna.
Visto l’art. 541 c.p.p., condanna Guberti Giorgio Giacomo al pagamento delle
spese processuali in favore delle parti civili costituite, liquidandole in
2.500 € in favore di “Lega per l’abolizione della caccia”, 3.000 € in favore di
“Lega nazionale per la difesa del cane” e “Lega Anti Vivisezione L.A.V.” ONLUS,
3.000 € in favore di “Mondo cane S.O.S. cuccioli” ONLUS e “Lega nazionale per
la difesa del cane” – Sezione di Forlì, 3.500 € in favore di Associazione “La
zampa e la mano”, Associazione “LE.A.L.” Lega Antivivisezionista e Associazione
“Vita da cani”, 2.500 € in favore di “A.N.P.A.N.A. Associazione nazionale
protezione animali natura ed ambiente”, 3.500 € in favore di Associazione
“Chiliamacisegua”, “Centro soccorso animali Modena” ONLUS e Associazione
“Animal Liberation” ONLUS e 2.500 € in favore di Associazione “L’occhio verde”,
per tutti oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Visti gli artt. 240 comma 2° n° 2, 544 sexies c.p. e 19 quater disp.coord. c.
p., dispone la confisca dei cani e dei gatti in sequestro e il loro affidamento
agli enti, alle associazioni e ai privati che li hanno attualmente in custodia.
Visto l’art. 544 sexies c.p., dispone nei confronti di Guberti Giorgio Giacomo
la sospensione dell’attività di allevamento degli animali per tre anni.
Visto l’art. 163 c.p., ordina sospendersi l’esecuzione della pena come sopra
inflitta all’imputato per cinque anni alle condizioni di legge.
Visto l’art. 544 comma 3° c.p.p., indica in giorni settanta il termine per il
deposito della motivazione della sentenza.
Ravenna, 24 febbraio 2011.